Hong Kong: La posizione dei soci e degli amministratori, le procedure di liquidazione e gli accodi bilaterali con il nostro Paese

Avv. Maurizio Gardenal e Avv. Christian Montana Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano in collaborazione con lo studio Fairbairn Catley Low & Kong ( Hong Kong )

Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 1 dicembre 2014

La società è attiva in virtù dell’operato dei soci e degli amministratori i quali sono portatori di diritti ma anche di responsabilità.
In generale, i poteri dei soci e la natura dei rapporti fra essi sono definiti non solo dal diritto societario in essere a Hong Kong bensì soprattutto dallo statuto delle società (“Articles”).
Soci
I soci, sottoscrivendo azioni della società, posseggono una parte dell’impresa in proporzione al numero di titoli acquisiti.
Godono di ampia autonomia nella redazione degli “Articles” che presiedono alla costituzione e nelle facoltà di apportare le modifiche che ritengano più confacenti alla “governance” della società.
I titoli azionari della società, fra l’altro, possono essere suddivisi in varie categorie, dotate ciascuna di particolari prerogative, specificate nello statuto.
In linea generale, il diritto locale riconosce ai soci i seguenti diritti: (a) diritto di voto; (b) diritto ai dividendi; (c) diritto di partecipare alla suddivisione dell’attivo in sede di liquidazione; (d) diritto di ricevere informazioni dagli organi preposti della società; (e) diritto di convocare l’assemblea in relazione a temi di interesse.
Nondimeno, gli “Articles” sono la sede più appropriata nella quale stabilire e disciplinare le prerogative dei soci, i limiti ad essi imposti e le regole nei rapporti interni e nei riguardi degli organi collegiali e direttivi della società.
Nella descritta situazione, i soci devono prestare particolare attenzione ed attenersi ai termini dello statuto, posto che, una volta registrato, ha effetto vincolante in relazione alle disposizioni ivi contenute anche in deroga (ove consentito) alle norme di legge locale.
Amministratori
I poteri accordati agli amministratori devono essere esercitati collegialmente con modalità stabilite dalle leggi locali.
Essi svolgono un ruolo di controllo e gestione dell’impresa e il loro grado di coinvolgimento nel business varia a seconda delle dimensioni della società.
Sono sottoposti al rispetto di vari obblighi prescritti dalle normative locali, tra cui il dovere di agire con la competenza e diligenza richieste nell’esercizio dei compiti e dei poteri di cui sono investiti. In generale, devono operare in buona fede nell’interesse collettivo e astenersi dal porre in essere condotte che si pongano in conflitto con la società, se non nei limiti di legge.
Le conseguenze derivanti dalla violazione di tali obblighi possono essere di natura civile e/o penale.

LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE
La società è considerata una persona giuridica sino a che non venga posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese.
Liquidazione
La società può essere liquidata con le seguenti modalità:
a)volontariamente dai soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto;
b)per iniziativa dei creditori, sulla scorta di quanto disposto dalla legge (ai sensi della “Section 228/241” o della Section 228A della Companies – Winding Up and Miscellaneous Provisions Ordinance, Cap. 32 – di seguito più semplicemente richiamato come “Cap. 32”);
c)in forza di una decisione del tribunale.
Molte società sono poste in liquidazione volontariamente anziché in virtù di un provvedimento del tribunale. Il motivo è da ricercarsi nei minori costi della procedura volontaria rispetto a quella giudiziaria e nella maggiore rapidità della prima rispetto ai procedimenti affidati alle autorità.
Alla liquidazione della società segue la cancellazione dal relativo registro. Vale in ogni caso osservare che il Registro delle Imprese può provvedere d’ufficio alla cancellazione di una società se per due anni quest’ultima non abbia inviato la dichiarazione fiscale annuale ovvero se risulta essere, di fatto, inattiva per comprovata assenza di attività sociale.
Seguirà una breve sintesi dei caratteri afferenti le modalità di liquidazione suindicate alle lettere a) e c) rinviando per il resto alle normative locali ivi menzionate.
Liquidazione volontaria dei soci
Lo scioglimento della società per volontà dei soci può avvenire solo nel caso in cui l’impresa sia adempiente, ossia in grado di assolvere “in toto” alle obbligazioni contratte. Nella descritta situazione, i liquidatori incaricati, con l’approvazione dei creditori, sono dotati di tutti i poteri connessi con la liquidazione dell’attivo e l’estinzione dei debiti contratti dalla società, sia nei confronti dei dipendenti che nei riguardi di creditori pubblici e privati.
Liquidazione coatta
La liquidazione coatta è affidata all’autorità giudiziaria la quale presiede al relativo procedimento.
Tale procedura viene attuata in vari casi, quali ad esempio: (a) in presenza di una delibera della società con relativa istanza presso l’autorità competente; (b) anche d’ufficio nei casi in cui la società non abbia intrapreso alcuna attività entro un anno dalla costituzione o abbia sospeso ogni attività per un anno ovvero si trovi nella condizione di essere priva di soci.
L’autorità giudiziaria nomina un liquidatore, il quale – accertati debiti e crediti della società ed esaminate le richieste della totalità dei creditori – provvederà a distribuire gli eventuali proventi netti sulla base delle disposizioni di cui al Cap. 32.
Liquidazione dell’autorità giudiziaria con procedura sommaria
La Sezione 227F del Cap. 32 prevede che se – dopo la presentazione dell’istanza di liquidazione – il tribunale ritenga sussistano gli estremi per una rapida definizione o nel caso in cui l’attività sociale non superi HK$ 200.000, lo stesso ha facoltà di autorizzare la liquidazione della società con procedura sommaria.
Dal momento dell’avvio della liquidazione, fra l’altro, qualsiasi disposizione concernente la proprietà della società, il suo trasferimento, la modifica dello status dei soci è nulla, salvo diversa previsione dell’autorità giudiziaria. In generale, le attività della società devono cessare, fatta eccezione per quelle necessarie alla prosecuzione della liquidazione della società.
L’ordine di liquidazione è inteso anche come ordine di licenziamento dei dipendenti. La notizia che la società è posta in liquidazione deve apparire sulle fatture, ordinativi e in generale nelle comunicazioni della società o del liquidatore espresse in nome e per conto della stessa.
In ogni caso, con la nomina di un curatore provvisorio o di un liquidatore tutti i poteri degli amministratori cessano.
Cancellazione dal registro
In aggiunta alle modalità di liquidazione già indicate, si segnala che il Registro delle Imprese ha facoltà di cancellare le società che non svolgono più attività alcuna. Invero, lo strumento più semplice per pervenire allo scioglimento della società è la sua cancellazione in virtù delle disposizioni di cui alla Sezione 750 del “Companies Ordinance” che si applicano alle società private inattive.
La suddetta normativa trova attuazione, in linea generale, nei casi nei quali: (a) la società non è parte di alcun procedimento giudiziario; (b) tutti i soci concordano per la cancellazione; (c) la società non ha responsabilità alcuna nei confronti dei soci e/o di eventuali terzi e non vi è necessità di dare corso ad attività di liquidazione.
Dopo il ricevimento della relativa istanza, corredata da una dichiarazione dell’autorità fiscale attestante l’assenza di pendenze, il Registro trasmette la richiesta alla “HKRAS Gazette ” ed entro tre mesi la società sarà formalmente cessata.

ACCORDI IN ESSERE TRA HONG KONG E L’ITALIA
Accordo tra il governo di Hong Kong e la Repubblica Italiana per la promozione e la protezione degli investimenti
Il 28 novembre 1995 è stato firmato l’accordo avente una durata di quindici anni. Le parti contraenti però non hanno dato alcuna disdetta prima della data di scadenza e di conseguenza il patto è stato prorogato tacitamente per ulteriori dieci anni.
In sintesi, l’accordo prevede che ogni parte contraente stabilisca, a favore degli investitori dell’altro Paese, condizioni vantaggiose per gli investimenti nel proprio territorio. Gli investimenti e i redditi provenienti da una parte contraente pertanto devono essere sottoposti, in ogni momento, a un trattamento giusto ed equo e possono rientrare nel paese di origine senza limitazioni di sorta e in qualsiasi valuta convertibile.
Accordo tra il governo di Hong Kong e la Repubblica Italiana per evitare la doppia tassazione
Questo accordo è stato firmato il 14 gennaio 2013 ed entrerà in vigore dopo il completamento delle procedure di ratifica da parte di entrambi i Paesi firmatari.
Tale convenzione prevede, fra l’altro, che l’imposta sul reddito pagata a Hong Kong sarà considerata come un credito nei confronti dell’imposta dovuta in Italia e parimenti le imposte pagate in Italia saranno considerate come un credito nei confronti dell’imposta sul reddito dovuta alle autorità di Hong Kong.

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