USA: maggiori responsabilità per i datori di lavoro

di Maurizio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 29 settembre 2016

Negli Stati Uniti l’OSHA – Occupational Safety and Health Administration – è l’agenzia federale incaricata di presiedere alla sicurezza sul lavoro e alla salute dei lavoratori. A tale scopo è in essere l’Occupational Safety and Health Administration Act ossia la legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro.

Segnatamente, ogni datore deve fornire ai propri dipendenti un lavoro ed un luogo di lavoro esenti da pericoli noti o ragionevolmente presunti adottando tutte le misure atte a prevenire che costoro siano esposti a lesioni di ogni sorta e deve conformarsi alle prescrizioni previste dalla suddetta normativa.

D’altro canto, ogni lavoratore deve rispettare le disposizioni relative alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro ivi disciplinate applicabili alla propria condotta.

Vale osservare che sul piano pratico la Occupational Safety and Health Administration Act assume particolare rilevanza nel settore delle costruzioni.

Il datore di lavoro molto spesso affida ad uno o più subappaltatori l’esecuzione di determinate attività essendo sempre più frequente l’ipotesi che il primo sia un “general contractor”.

Nella descritta situazione si potrebbe essere indotti a ritenere che il subappaltatore abbia la responsabilità esclusiva per la tutela dei propri dipendenti nel corso dell’esecuzione dei lavori in subappalto.

Nondimeno, le regole OSHA stabiliscono che il general contractor è responsabile con riferimento a tutte le maestranze che operano nel cantiere a prescindere dal datore di appartenenza.

In un siffatto contesto accade che nel cantiere si trovino ad operare contestualmente lavoratori assunti da varie imprese e che il general contractor sia ritenuto in obbligo di garantire gli standard OSHA a beneficio di tutti a prescindere dalla specifica appartenenza datoriale.

Tali obbligazioni si articolano sia nell’apprestare un ambiente di lavoro adeguato sulla base delle circostanze del caso e della specifica natura dell’attività sia nel porre rimedio prontamente ad eventuali condizioni di pericolo sia infine nel porre in essere con continuità una condotta di supervisone e monitoraggio.

L’orientamento delle Corti è coerente con la posizione dell’agenzia con l’assumere che i datori non sono legittimati a sottrarsi alle regole stabilite semplicemente concedendo in subappalto l’attività.

In particolare, l’autorità giudiziaria è propensa a ritenere inadempiente – sulla base di una valutazione de facto delle singole casistiche – sia il general contractor sia il manager responsabile del cantiere sia i datori che abbiano a loro volta dato in subappalto anche in parte quello ricevuto.

Le considerazioni suesposte non debbono indurre a pensare che la responsabilità sia circoscritta oggettivamente solo a tali soggetti: anche l’impresa che operi in regime di subappalto e che non abbia a sua volta affidato ad altri il lavoro potrebbe essere coinvolta posto che nel corso di una ispezione di cantiere gli incaricati OSHA hanno l’autorità di citare in giudizio ogni datore che non abbia adempiuto ai propri obblighi. Ciò vale anche per le imprese straniere che debbono dotare le proprie maestranze oltre al necessario equipaggiamento richiesto dalla natura dell’intervento anche dei visti d’ingresso previsti dalla normativa federale per la durata e la tipologia di lavoro che ogni lavoratore dovrà svolgere nel territorio statunitense.

La responsabilità potrebbe essere penale anche con pene detentive nel caso di decesso ovvero di violazione dolosa.

Per quanto le regole OSHA non siano derogabili dalle parti appare opportuno che chiunque operi nell’ambito di un cantiere abbia cura di governare in sede contrattuale i rapporti con le controparti.

Così i datori sui quali gravano in primis le obbligazioni in parola potranno chiarire meglio sino a che punto possano essere responsabili del controllo di cantiere istituendo un impegno di accertamento e supervisione anche a carico dei subappaltatori: è solo un esempio per significare l’importanza della sede contrattuale che potrebbe rivalersi decisiva per fissare tra le parti i limiti delle responsabilità di ciascuno nei propri rapporti “interni”.

Nella prassi si ricorre spesso all’adozione di azioni immediate nei confronti del subappaltatore per individuare e correggere le violazioni prima che le stesse possano generare danni con un sistema informatizzato a mezzo del quale il subappaltatore sia posto nelle condizioni di monitorare i suoi dipendenti e riferire tempestivamente al responsabile di cantiere.

Anche in tale caso sarà necessaria una disposizione contrattuale ad hoc per rendere efficace una simile modalità operativa.

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