28 Set USA: condizioni generali di vendita
di Maurizio Gardenal, articolo nella newsletter Newsmercati del 27 settembre 2012
Le condizioni generali di vendita negli USA possono essere valide di per sé anche senza formale accettazione per iscritto e con doppia sottoscrizione in alcuni casi, come previsto nell’ordinamento italiano.
Naturalmente dovranno essere osservate alcune regole di “pubblicità” (come ad esempio la collocazione delle stesse nel sito web del venditore) in conformità alle previsioni statunitensi applicabili.
Accettazione da parte dei compratori
La clausola introduttiva, generalmente, introduce l’obbligo dei compratori, unitamente all’invio di ordinativi di merce, di accettazione delle condizione di vendita dell’azienda venditrice anche con prevalenza rispetto ad analoghe disposizioni eventualmente previste dall’acquirente.
Naturalmente il venditore, come già accennato, dovrà farsi premura di rendere note le condizioni generali nelle forme più appropriate sulla base della normativa in essere che potrebbe variare da Stato a Stato ma che, tendenzialmente, ha assunto recentemente una configurazione uniforme.
Accettazione da parte del venditore
Potrebbe rivelarsi utile specificare che gli ordini provenienti dagli acquirenti richiedono l’accettazione del venditore, in tutto o in parte, prima di vincolare quest’ultimo, indicando in che modo tale consenso dovrà essere prestato.
Le modalità possono variare dalla formale conferma d’ordine alla semplice sottoscrizione di assenso apposta da un funzionario del venditore a ciò autorizzato.
Se vi sono importi minimi al di sotto dei quali il venditore non è disposto a vendere dovranno essere precisati.
Prezzo di vendita
Dovranno essere indicati i criteri di determinazione del prezzo o più semplicemente il prezzo dei vari prodotti con rinvio normalmente alla apposita lista prodotti con evidenza anche nel sito web del venditore.
Consegna della merce e rischi connessi
Sarà opportuno indicare con quali modalità la merce dovrà pervenire nella disponibilità del compratore e pertanto, fra l’altro, adottare uno o più degli “Incoterms” riconosciuti dalla Camera di commercio internazionale ( ICC).
Nondimeno, si osserva che negli USA non sempre le sigle dei diversi “Incoterms” adottate dalla ICC corrispondono al contenuto ivi previsto e pertanto appare prudente condurre una ulteriore verifica con riferimento alla specifica prassi commerciale statunitense.
Parimenti, sarà utile esporre le indicazioni atte a identificare le tipologie di imballaggio che saranno utilizzate con l’avvertenza che eventuali imballaggi di natura diversa dovranno essere concordati separatamente previa espressa accettazione del venditore.
Data di consegna
Potrebbe rivelarsi di interesse precisare che eventuali date di consegna della merce contemplate nei documenti del venditore non hanno carattere essenziale e che pertanto la mancata osservanza di tali termini non comporterà responsabilità alcuna a carico del venditore, salvo patti diversi.
Termini di pagamento
La cautela di ordine generale è la disposizione con la quale il pagamento della merce dovrà essere accreditato presso l’istituto del venditore entro la data indicata nelle fatture.
Per il caso di ritardato o mancato pagamento, è consigliabile prevedere la facoltà del venditore di sospendere le consegne di merce o anche di ritenere risolto il contratto per inadempimento imputabile ad esclusiva responsabilità del compratore salvo il diritto ad agire nelle competenti sedi per il recupero del dovuto e dei danni.
Sarebbe utile, inoltre, disciplinare il regime degli interessi per ritardato pagamento poiché negli USA non vi è in essere una normativa specifica.
Garanzia
Negli USA (a differenza di quanto previsto in Italia) è possibile escludere in sede contrattuale, in tutto o in parte, le varie forme di garanzia disciplinate a beneficio del compratore. Tale esclusione, anche parziale, dovrà essere evidenziata con una forma particolare (normalmente a lettere maiuscole).
L’adozione di tale forma specifica vale anche, in generale, per tutte le clausole che comportano a carico del compratore particolari oneri o obbligazioni o che attribuiscono al venditore particolari esoneri da responsabilità, come in questo caso.
Questa clausola, in considerazione della ampia autonomia contrattuale concessa alle parti va redatta con molta diligenza prestando attenzione a regolamentare in modo chiaro gli obblighi del venditore nei vari casi di merce difettosa o di sostituzione di prodotti o pezzi di ricambio solo per citare alcune esemplificazioni più comuni.
Una accurata previsione contrattuale di tutte le possibili casistiche pratiche vale a scongiurare indesiderati e costosi contenziosi dinanzi alle competenti autorità.
1) Contestazioni afferenti la merce
Poiché negli USA non vi sono in essere, in linea generale, disposizioni attinenti i termini di contestazione da parte del compratore della merce ricevuta dal venditore appare utile che quest’ultimo provveda esso stesso in tal senso.
Nella descritta situazione la fissazione di termini precisi (ad esempio, entro 15 giorni dal ricevimento per i vizi apparenti) potrebbe evitare al venditore contestazioni tardive e spesso anche pretestuose.
2) Responsabilità del venditore nei riguardi degli utilizzatori/consumatori
Il tema in oggetto assume particolare rilevanza in considerazione della normativa assunta dalla common law statunitense a tutela dei consumatori/ utilizzatori dei prodotti immessi nel commercio dal venditore.
Sono noti alcuni casi più eclatanti che hanno coinvolto l’industria del tabacco piuttosto che una nota catena alimentare (solo per indicarne alcuni fra i tanti): nel primo caso per non avere sufficientemente edotto il pubblico sui rischi del fumo e nell’altro per non avere adeguatamente informato il consumatore sulle probabilità di aumento di peso che l’assunzione di determinati cibi poteva comportare.
In tale contesto, il venditore dovrà avere cura di porre in essere, anche nelle condizioni generali di vendita, una dettagliata disposizione contenente tutte le “warnings and instructions” applicabili o semplicemente ritenute opportune sulla base della casistica di settore.
Tali previsioni debbono essere studiate caso per caso sulla base delle varie normative e regole di condotta che interessano il settore merceologico del venditore e sono dirette ad esplicitare tutte le possibili modalità d’uso che possono generare danni a coloro che ne fanno uso e/o consumo.
Inutile dire che, una diligente predisposizione di quanto in oggetto vale, molto spesso, a prevenire contenziosi che potrebbero rivelarsi molto costosi per il venditore se si tiene conto che quest’ultimo, in alcuni casi più gravi, potrebbe essere tenuto a rimborsare al danneggiato anche somme ingenti “a titolo di penale” in aggiunta al danno effettivamente arrecato.
3) Risoluzione del contatto
In linea generale debbono essere previsti i casi che autorizzano il venditore a ritenere risolto il contratto senza responsabilità da parte di quest’ultimo anche quando ciò non dipenda da condotta imputabile al compratore.
La causa di risoluzione poterebbe derivare, ad esempio, da oggettive difficoltà del venditore a munirsi delle materie prime necessarie alla fabbricazione dei prodotti solo per citare un esempio fra i tanti.
Inoltre, tale facoltà dovrà essere prevista nei casi di forza maggiore non riconducibili a colpa o negligenza del venditore.
4) Giurisdizione e costi connessi con eventuali contenziosi
Potrebbe essere utile stabilire, nel caso di lite, la competenza della autorità giudiziaria dello Stato ove ha sede il venditore. Se si considera che gli Stati sono 50 ciò può generare indubbi vantaggi.
Inoltre, poiché negli USA non si applica, normalmente, il principio processuale della soccombenza con riferimento alle spese processuali dovrebbe essere inserita una clausola che prevede che tali spese siano a carico del compratore anche per quanto riguarda i costi legali sostenuti dal venditore.
Inutile dire che tale disposizione potrebbe determinare un notevole risparmio di costi nei casi nei quali il giudizio non abbia origine da una responsabilità imputabile al solo venditore.
La prima parte di questo articolo è pubblicata su Newsmercati n. 134 del 10 maggio 2012.
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