Le sentenze giurisdizionali italiane negli Usa

di Maurizio Gardenal
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 09 settembre 2011

Spesso i nostri operatori sono indotti a ritenere che nei contratti con partners statunitensi sia opportuno prevedere la clausola di competenza del foro italiano e la legge italiana quale diritto applicabile.

Invero, questa assunzione, se per certi aspetti può apparire comprensibile e più confortante della prospettiva di affrontare una lite all’estero, non sempre si rivela la più efficace.

A tal fine, è necessario considerare che le sentenze giurisdizionali italiane non sono riconosciute “tout court” negli USA e che pertanto non sono immediatamente esecutive nei riguardi delle controparti.

Per assumere efficacia esecutiva debbono essere espressamente riconosciute da una sentenza statunitense e allo scopo si rende necessario l’avvio di un secondo procedimento giurisdizionale  “ad hoc” negli USA.

Pertanto, se la rivendicazione fatta valere nella lite è finalizzata, ad esempio, ad un successivo pignoramento dei beni della controparte localizzati negli Stati Uniti, affidarsi ai Tribunali italiani non sembra la soluzione migliore, anche in considerazione della più lunga durata dei processi nel nostro paese.

In tale contesto, si impone una più attenta riconsiderazione delle tematiche sottese alla redazione di siffatte clausole.

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla clausola arbitrale poiché i lodi arbitrali rituali sono, al contrario, normalmente riconosciuti.

Nondimeno, come noto, i costi dell’arbitrato sono frequentemente assai più elevati.
Un’alternativa per ovviare al citato dualismo foro esclusivo/arbitrato è costituta dalla scelta di attribuire una doppia facoltà a beneficio della parte italiana con la quale essa si riserva di adire, alternativamente, le autorità italiane o quelle statunitensi, a seconda dei casi.

Tuttavia tale clausola, pur potendo costituire uno strumento molto efficace per la determinazione  della giurisdizione più appropriata nel momento in cui sorge una potenziale controversia richiede, per la sua validità, una particolare forma e tecnica redazionale.

Si suggerisce pertanto una prudente valutazione di ogni singola fattispecie rifuggendo da ogni tentativo di banale generalizzazione.

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