Semplificato il distacco all’estero dei lavoratori subordinati

a cura di Maurizio Gardenal, Avvocato, Lucia Ricchiardi, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & associati
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 18 novembre 2015

A seguito dell’entrata in vigore del D. lgs. 14 settembre 2015 n. 151, pubblicato in G.U. n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl. Ordinario, non è più richiesta l’autorizzazione preventiva ministeriale per l’impiego in paesi extra comunitari di personale da parte delle aziende.
In passato, ai sensi del D.L. 31 luglio 1987, n. 317 (convertito con modificazioni dalla L. n. 398/1987) e del DPR n. 346/94 (modificato dal DPR 247/97) il datore di lavoro che intendeva assumere o trasferire lavoratori italiani o comunitari per attività lavorative in Paesi esteri era tenuto ad avviare una specifica procedura per ottenere l’autorizzazione preventiva da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, i lavoratori italiani disponibili a svolgere attività all’estero dovevano iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall’ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza.
Ora, con l’art. 18 del D.lgs. 151/2015, attuativo della delega contenuta nel “Job Act” (L. n. 183/2014) recante disposizioni di semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, la normativa citata è stata abrogata.
In tal modo è venuto meno il potere autorizzativo in capo alla P.A. per ciò che concerne il distacco di lavoratori subordinati in ambito extra-comunitario.

Contestualmente, l’art. 18, comma 1 lett. b, in sostituzione dell’art. 2 del D.L. n. 317/1987 , dispone che il contratto di lavoro debba in tal caso prevedere (di seguito per comodità di lettura il relativo testo ad litteram):

a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l’entita’ delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilita’ per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego;
c) un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita’ permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza”.

Pertanto, se da un lato l’esercizio delle facoltà datoriali non è più sottoposto alla preventiva autorizzazione ministeriale, dall’altro sono introdotti particolari oneri per ciò che concerne il contenuto del relativo contratto di lavoro.
Nella descritta situazione, la sussistenza delle garanzie verrebbe garantita sul piano contrattuale e non più rimessa per l’accertamento all’organo amministrativo con evidente beneficio a vantaggio degli operatori.
Come chiarito con nota n. 20578 del 30 del settembre 2015 dalla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, del Ministero del Lavoro, la novità si estende alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo già in corso di istruttoria.

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