Riconosciuti i marchi tridimensionali in Cina

di Maurizio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 8 maggio 2017

Come noto in Cina la tutela della proprietà intellettuale ha sempre sofferto una carenza di fondo sul piano del riconoscimento effettivo. Invero, l’idea del diritto di esclusiva sul piano industriale e commerciale trae origine e sviluppo nei sistemi di common law e solo recentemente si è imposta in Cina nell’ambito di un nuovo scenario economico che ha indotto il paese ad aprirsi agli scambi internazionali con modalità senza precedenti.

Da principio la registrazione dei marchi e dei brevetti di per sé sola non appariva sufficiente in molti casi a garantire una corretta operatività delle norme a presidio degli stessi posto che all’atto pratico tali norme venivano spesso disattese dalle Corti chiamate a rendere i provvedimenti del caso.

Indubbiamente, tale contesto non sembra mutato in modo sostanziale nonostante la numerosa profusione legislativa degli ultimi anni che ha interessato il settore.

Di fatto, agire in sede giudiziale per ottenere disposizioni in ordine alle misure di tutela dei diritti di proprietà industriale resta normalmente un tema piuttosto complesso in Cina: non vi è una categoria di magistrati specializzati e in linea generale è assente una base “culturale” a sostegno di tali diritti e non sembrano in essere a tutt’oggi norme procedurali idonee a garantire la tempestività di intervento laddove essa appaia necessaria al fine di prevenire e reprimere abusi anche gravi a danno degli operatori.

Nondimeno, scorrendo le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie locali negli ultimi anni si nota indubbiamente uno sforzo applicativo nella direzione di una più attenta considerazione delle necessità di protezione di coloro che hanno titolo per dimostrare una reale capacità di contraddistinguere i propri prodotti a mezzo di marchi dotati di particolare valore “distintivo”.

L’ingresso sempre più massiccio delle merci provenienti dai mercati occidentali ha sospinto le autorità a prestare maggiore cura ai fenomeni di contraffazione – peraltro sempre più diffusi – anche nella prospettiva di porre ordine nella dinamica con la quale il flusso delle informazioni commerciali viene diffuso presso un pubblico di consumatori sempre più esteso.

Nella descritta situazione sembra degna di nota la sentenza emessa dalla Wuhan Intermediate Court nell’aprile del 2016. Nella fattispecie la Corte ha ingiunto ad una società locale di cessare la produzione e la vendita di whisky contenuto in bottiglie dotate di una “forma particolare” che costituivano una pedissequa imitazione di quelle utilizzate da un noto brand scozzese.

Invero, nel sistema giudiziario locale la tutela giuridica del marchio tridimensionale è un tema molto controverso: la tendenza, in linea generale, è quella di considerare le bottiglie al pari di contenitori o imballaggi anziché come marchi identificativi della provenienza del prodotto.

Nella fattispecie la Corte ha confrontato scrupolosamente la forma della bottiglia oggetto di contestazione con quella del marchio 3D del ricorrente rilevando che risultavano pressoché identiche e precisando che il marchio 3D appartenente a quest’ultimo è altamente distintivo anche in virtù della sua una lunga storia e della ampia diffusione.

Inoltre – evidenzia la Corte – il ricorrente ha destinato notevoli risorse finanziarie alla promozione del prodotto che pertanto si può ritenere molto noto presso il pubblico. Per tale motivo il caso di specie – continua la Corte – gode anche della tutela offerta dalla legge sulla tutela della concorrenza e del mercato rientrando nella categoria delle merci “molto conosciute e apprezzate” ivi prevista.

In virtù di tali determinazioni, la speciale forma di cui è dotata la bottiglia utilizzata dal ricorrente per la commercializzazione del proprio whisky può essere ritenuta a tutti gli effetti come un segno distintivo meritevole di tutela di per sé.

Il caso presenta notevole significato posto che l’autorità giudiziaria ha riconosciuto per la prima volta in modo esplicito in Cina la sussistenza di una violazione del marchio con riferimento alla forma della bottiglia – in quanto configurata come un marchio 3D – introducendo una nuova prospettiva di tutela per questo settore merceologico.

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