Product Liability: La Corte Suprema è chiamata a pronunciarsi in merito alla competenza giurisdizionale nei confronti dei produttori stranieri

di Maurizio Gardenal e Christian Montana
Articolo pubblicato su “Diritto 24”, rubrica del Sole24Ore.com, febbraio 2011

La Corte Suprema federale degli Stati Uniti è stata recentemente investita con riferimento al tema della responsabilità per danni da prodotti difettosi e dovrà pertanto pronunciarsi per stabilire quando i tribunali dei singoli Stati possono esercitare competenza giurisdizionale per le azioni giudiziarie promosse da consumatori statunitensi contro produttori stranieri che non hanno una presenza in questi Stati, né vi esercitano direttamente alcuna attività.
Come noto, la responsabilità per danno da prodotto rientra, in linea generale, nella fattispecie di diritto nella quale il produttore e gli operatori che contribuiscono a porre nel commercio i prodotti fabbricati dal primo (quali per esempio i distributori, i fornitori, i rivenditori e in generale coloro che propongono al pubblico tali prodotti) sono ritenuti responsabili per i danni causati dagli stessi.

La responsabilità per product liability sorge necessariamente in presenza di un difetto nel prodotto.
Per poter risultare vittorioso in una causa di responsabilità da prodotto difettoso, l’attore deve dimostrare la difettosità dello stesso nel momento in cui questo è uscito dalla sfera di controllo del convenuto.
Il difetto viene concepito in linea generale come la particolare pericolosità del prodotto, ossia il suo essere maggiormente pericoloso rispetto a quanto possa attendersi il consumatore ordinario che lo acquisti (consumer expectation test). Secondo un diversa interpretazione giudiziale, è invece difettoso il prodotto che, da un punto di vista del rapporto rischi/benefici, risulti eccessivamente squilibrato come rischiosità del suo impiego (risk/utility test)

Sin dalla fine degli anni ottanta la giurisprudenza americana sul tema della giurisdizione nei confronti di produttori esteri nelle cause di “product’s liability” è rimasta sostanzialmente immutata; in particolare da quando nel 1987 i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti non riuscirono a raggiungere un accordo nel caso Metal Industry Co. Asahi, Ltd. v. Corte Superiore della California, 480 US 102 (1987).
Nel caso citato il collegio giudicante non è giunto ad una pronuncia poichè si è diviso in pari misura tra due tesi.
Da un lato in applicazione dei principi di “Giusto Processo” previsti dalla Costituzione degli Stati Uniti, la semplice immissione di un prodotto nel “flusso del commercio” internazionale da parte del produttore straniero è stata ritenuta non sufficiente ad attribuire la competenza giurisdizionale sul produttore medesimo. Tale giurisdizione sussisterebbe solo se il produttore avesse posto in essere “comportamenti ulteriori” con l’obiettivo di sviluppare la propria attività nello Stato in cui è stato convenuto a giudizio come ad esempio l’istituzione di canali di consulenza per i clienti ivi domiciliati o la commercializzazione dei prodotti in via continuativa attraverso un distributore che ha accettato di fungere da agente di vendita in quello Stato.
D’altro lato si sostenne che un produttore straniero, anche senza presenza o attività continuativa in un determinato Stato potrebbe essere ivi citato,sul semplice presupposto di avere posto i suoi prodotti nel flusso internazionale del commercio e fosse consapevole del fatto che il prodotto è regolarmente commercializzato in tale Stato.

Uno dei casi pendenti innanzi alla Corte Suprema (N. 10-76) è stato affrontato da un tribunale del North Carolina (Brown v. Meter, 681 S.E.2d 382 (N. Car. App. 2009)). La corte del North Carolina aveva stabilito la propria competenza giurisdizionale su di un produttore turco di pneumatici ed i suoi affiliati in Francia e Lussemburgo per un’azione da responsabilità per prodotto difettoso. Detta azione era stata promossa a seguito di un incidente stradale occorso in Francia, nel quale erano rimasti uccisi due adolescenti del North Carolina, causato asseritamente da un difetto di produzione di un pneumatico montato sull’autobus su cui questi viaggiavano. Tuttavia, non vi era prova che quello stesso modello di pneumatico fosse mai stato commercializzato in North Carolina, sebbene altri modelli di pneumatici prodotti dal convenuto fossero stati commercializzati da distributori in tale Stato.

Nel procedimento dinanzi alla Corte suprema statunitense, il produttore di pneumatici ha sostenuto che la competenza giurisdizionale non era stata statuita sulla base delle attività dei convenuti nello Stato, bensì sulla base della collocazione delle loro merci nel “flusso di commercio” internazionale contestando pertanto l’invocato principio di “giurisdizione generale”. Sul caso anche il governo statunitense ha ritenuto di prendere posizione presentando una nota amicus curiae a sostegno della tesi del produttore, alla quale si sono associati anche la Camera di Commercio USA e altri gruppi industriali.
Il governo ha sostenuto in sintesi che, laddove la Corte consentisse ai tribunali inferiori di asserire la propria giurisdizione in modo eccessivamente ampio, ciò potrebbe ostacolare il commercio internazionale e danneggiare gli interessi economici degli Stati Uniti.

Un secondo caso dinanzi alla Corte Suprema federale statunitense (n. 09-1.343) è quello proveniente dalla Corte Suprema dello stato del New Jersey Nicastro V. America Machinery McIntyre Ltd., 987 A.2d 575 (NJ 2010). L’attore si era gravemente ferito utilizzando il macchinario asseritamente difettoso e corredato da avvertenze di utilizzo lacunose. Il produttore britannico aveva venduto il macchinario ad un distributore indipendente con sede in Ohio, il quale lo aveva esposto ad una fiera a Las Vegas, Nevada. Durante la fiera fu acquistato da un uomo d’affari del New Jersey, e quindi spedito in New Jersey.
Il costruttore britannico aveva sostenuto che non poteva essere citato nel New Jersey, perché non aveva alcun ruolo né facoltá di controllo sulla vendita del macchinario ad una societá del New Jersey.
Nondimeno Il tribunale del New Jersey ha rigettato l’opposizione avendo costui utilizzato uno schema di distribuzione che poteva portare a vendite in uno qualsiasi dei cinquanta stati. La corte statale ha quindi affermato una sorta di “tacita accettazione”, da parte del produttore estero, della potenziale giurisdizione in capo ad un qualsiasi stato USA, per il solo fatto di non avere espressamente escluso che i propri prodotti potessero essere ivi venduti anche occasionalmente.

Se la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncerà a favore delle sentenze nazionali di cui si è fatto cenno, i produttori stranieri dovranno prestare maggiore attenzione con riferimento, fra l’altro, alle modalità di vendita negli USA, alla scelta dei canali commerciali locali, ai territori in cui i loro prodotti saranno venduti e soprattutto a quali accordi commerciali, industriali e assicurativi adottare per proteggersi contro eventuali azioni legali.
Qualunque sia la decisione il pubblico ed il mondo delle imprese accoglierà con favore la disponibilità della Corte Suprema a pronunciarsi con chiarezza in merito ad un tema di tale rilevanza.

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