Nuove norme a benefico delle società approvate dal Governo inglese

Avv. Maurizio Gardenal e Dott. Prof. Victoria Rowlands
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 06 maggio 2016

La legge finanziaria per il 2016 presentata da George Osborne contiene alcune importanti novità fiscali per le imprese del Regno Unito. Riportiamo di seguito un breve excursus sulle principali modifiche previste.

L’imposta sul reddito delle società
Nel 2015 il governo aveva annunciato la riduzione dell’aliquota d’imposta sulle società dall’attuale 20% al 19% entro aprile 2017 e al 18% entro aprile 2020. Nel documento presentato lo scorso 16 marzo, il Cancelliere dello Scacchiere ha annunciato che intende abbassare l’aliquota d’imposta al 17% entro aprile 2020. Sono inoltre previste esenzioni d’imposta sui dividendi maturati all’estero e sulle plusvalenze da partecipazioni rilevanti.

Esenzioni sulle partecipazioni azionarie rilevanti (SSE, Substantial shareholders exemption)
Il governo ha annunciato che le norme sulle esenzioni saranno riviste. Il SSE prevede l’esenzione per le società britanniche che realizzano plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie rilevanti. Il governo avvierà una serie di consultazioni con l’obiettivo di semplificare le norme vigenti, rendendole più competitive.

Le norme SSE attualmente in vigore (a parte la loro estrema complessità) sono contraddistinte da un vizio intrinseco: per ottenere gli sgravi previsti sulla cessione di partecipazioni azionarie rilevanti, le società britanniche richiedenti devono essere società commerciali ovvero essere parte di “gruppi commerciali”. Stando alla definizione riportata nella norma, per gruppo commerciale si intende “un gruppo in cui uno o più membri conducono attività commerciali e in cui le attività dei membri, considerate complessivamente, non prevedono in misura rilevante attività esulanti da quelle commerciali”.

Si tratta di una definizione in negativo che crea incertezza. A parte questo, nel caso delle multinazionali, l’onere in termini di contabilità per separare gli asset legati all’attività commerciale (“asset ammessi”) da quelli estranei all’attività commerciale (“asset non ammessi”) ai fini SSE risulta estremamente gravoso. La proposta sarebbe quella di eliminare il requisito della “attività commerciale”, intervento che potrebbe essere sufficiente a eliminare gran parte delle incertezze e delle complessità di questo regime fiscale, rendendolo più chiaro ed efficiente.

Sgravi sulle perdite portate a nuovo
A decorrere dal 1 aprile 2017, il governo limiterà al 50% l’ammontare degli utili che le imprese potranno compensare con le perdite portate a nuovo. Questa restrizione sarà applicata esclusivamente ai profitti superiori a £ 5 milioni, calcolati a livello di gruppo. Fino ad oggi, le società nel Regno Unito potevano compensare tutto il loro imponibile con le perdite portate a nuovo, per cui accadeva spesso che aziende che avevano realizzato grandi profitti in un determinato esercizio non pagassero alcuna imposta.

Con il nuovo regime vi sarà comunque maggiore flessibilità per quanto riguarda l’attribuzione delle perdite all’interno di un gruppo di società. L’attuale classificazione delle perdite sarà abolita a decorrere dal 1 aprile 2017, consentendo alle imprese britanniche di utilizzare le perdite portate a nuovo a compensazione di qualsiasi tipo di reddito maturato in periodi futuri, senza più bisogno di “classificare” le perdite per farle corrispondere a determinate tipologie di utile.

Le norme sugli sgravi ai gruppi di società con sede nel Regno Unito saranno altresì modificate per consentire la compensazione delle perdite portate a nuovo di una società del gruppo con i profitti realizzati da un’altra consociata, anch’essa nel Regno Unito, limitatamente alle perdite registrate a partire dal 1 aprile 2017. Si tratta di una novità significativa rispetto alla normativa corrente, che consente di attribuire ad altre società del gruppo soltanto le perdite dell’esercizio corrente.

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