12 Lug La Corte Suprema indiana si pronuncia sulla clausola penale
di Maurizio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 12 luglio 2017
Con la pronuncia n. 193 del 2015 la Corte Suprema dell’India ha rivendicato la potestà di stabilire se l’entità della somma esposta in una clausola penale possa essere ritenuta ragionevole con l’effetto correlato di determinare la validità o meno della clausola stessa.
La normativa indiana in materia contrattuale è riconducibile al Contract Act del 1872. In particolare il Chapter VI dispone in ordine al tema dell’inadempimento contrattuale.
La Section 73 prevede i casi nei quali i possibili danni non sono stati predeterminati in sede negoziale tra le parti ad esempio in virtù di un accordo di “liquidated damages”.
La Section 74 si occupa invece della fattispecie nella quale sussistono tra le parti tali accordi di definizione consensuale dei danni associati con eventuali specificati inadempimenti.
Nel caso in oggetto il quesito sottoposto alla Corte afferiva all’acconto versato da un operatore (di seguito Costruttore) che si era aggiudicato la gara d’appalto indetta dalla Delhi Development Authority ( di seguito l’Autorità ) per l’assegnazione di alcune unità immobiliari. L’aggiudicatario dopo la corresponsione del 25% del prezzo all’Autorità non ha più provveduto all’adempimento del contratto con la rimessa delle successive tranche.
L’Autorità ha pertanto promosso una nuova gara per l’assegnazione dei medesimi lotti trattenendo la parte di prezzo incassata dal Costruttore. Quest’ultimo ha contestato la condotta dell’Autorità asserendo che la mancata resa della somma versata si configurava alla stregua di una clausola penale.
Invero – sosteneva il Costruttore – l’Autorità traeva un indebito profitto posto che con la nuova assegnazione avrebbe incassato il doppio dell’acconto: quello del costruttore appunto e quello del nuovo aggiudicatario.
La Suprema Corte, che ha rigettato l’istanza del Costruttore, si è pronunciata complessivamente in ordine ai temi esposti decretando essenzialmente quanto segue:
1) Se nel contratto le parti hanno definito le modalità di quantificazione dei danni nei casi di violazione di particolari obbligazioni, le somme ivi previste saranno liquidabili a condizione che la determinazione delle stesse scaturisca da una equa ponderazione con riferimento al gravità della lesione e all’entità del relativo esborso fissato a carico della parte inadempiente.
2) Laddove sussista una clausola penale solo qualora la penale possa ritenersi “ragionevole” potrà essere invocata su basi legittime.
3) Nondimeno, nei casi nei quali la parte interessata sia nelle condizioni di assolvere – senza particolari impedimenti – all’onere della prova circa l’effettiva entità dei danni non potrà ritenersi esonerata da tale onere ancorché sia in essere una clausola di predeterminazione degli stessi.
Senza entrare nel merito di una articolata analisi del concetto di danno la Sentenza della Corte appare di particolare significato in quanto stabilisce che la clausola penale non debba essere considerata di per sé stessa priva di effetti come, al contrario, sembra ritenersi in altri sistemi di common law.
In altri termini, sia la clausola penale che quella di “liquidated damages” sono sottoposte alla medesima verifica ai fini della loro concreta applicabilità, come si è visto.
Occorre in entrambi i casi che le parti abbiano cura, nella elaborazione e nella seguente stesura delle suddette clausole, di esporre con sufficiente chiarezza i criteri adottati nel caso di specie per pervenire alle quantificazioni.
Nella descritta situazione, sarà utile specificare le motivazioni ( allegando una perizia contrattuale nel caso appaia opportuna una esplicazione di carattere tecnico e specialistico ) che inducono le parti a considerare ragionevoli le cifre previste.
Preso atto della preponderanza riconosciuta al sistema giudiziario in ordine alla valutazione del processo assunto dalla parti in sede di predeterminazioni del danno costoro saranno tenute a porre in essere ogni possibile accorgimento in sede negoziale ad evitare la nullità delle disposizioni da esse stesse concordate.
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