La Corte Europea: le telecamere nascoste se non comunicate violano la privacy anche se adottate per reprimere reati

di Maurizio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 9 marzo 2018

La Corte Europea dei diritti umani ha recentemente dichiarato che l’installazione di telecamere di sorveglianza nascoste senza informare i dipendenti viola l’articolo 8 della Convenzione afferente il diritto alla privacy e alla dignità.
La Corte, nella fattispecie, ha stabilito con quali modalità può essere considerata lecita l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza in un supermercato allo scopo di indagare in ordine ai furti ivi commessi.
Per porre fine alle ingenti perdite economiche subite il datore di lavoro spagnolo aveva installato telecamere di sorveglianza sia visibili che nascoste.
I dipendenti sono stati informati solo dell’installazione delle telecamere visibili.
A seguito delle registrazioni effettuate dalle telecamere nascoste la società ha licenziato cinque dipendenti in quanto colti nell’atto di appropriarsi illecitamente della merce.
La società ha proposto un accordo transattivo in base al quale i dipendenti avrebbero accettato di non avviare un procedimento per licenziamento ingiusto e il datore di non avviare azioni giudiziarie per furto.
Due dei cinque dipendenti non hanno aderito all’accordo e sono stati in ogni caso licenziati: provvedimento che è stato dichiarato lecito sia dal Tribunale del lavoro che dalla Corte d’Appello sul presupposto che erano stati commessi reati sul posto di lavoro.
I dipendenti che hanno aderito all’accordo hanno in seguito promosso giudizio contro la società sostenendo che erano stati indotti a firmare con una evidente minaccia del datore di avviare azioni legali.
Tali procedimenti sono stati archiviati poiché l’Autorità giudiziaria ha riconosciuto validità all’accordo nel suo complesso attesa la gravità delle violazioni poste in essere.
Tutti i dipendenti hanno proposto ricorso al Tribunale Europeo per i diritti umani sostenendo che la videosorveglianza segreta attuata dalla società senza averli informati in modo appropriato aveva violato il loro diritto alla privacy tutelato dall’articolo 8 della Convenzione sui diritti umani e le libertà fondamentali.
La Corte pur riconoscendo validità all’accordo ha ravvisato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione ossia del diritto dei dipendenti alla privacy e alla dignità umana in conformità al disposto della suddetta norma.
L’azienda avrebbe dovuto informare i lavoratori prima dell’installazione delle telecamere di sorveglianza nascoste posto che tale condotta si pone di per sé in contrasto con i principi trasfusi nel trattato anche nel caso in cui l’adozione di tali misure sia indotta da fatti lesivi della legge penale.

Conclusioni 
La Corte europea dei diritti dell’uomo assume una ruolo sempre più attivo entrando nel merito di temi che interessano le modalità con le quali le Corti nazionali hanno interpretato il diritto in essere nei loro paesi. Frequentemente investita di “riesaminare ” le decisioni locali la Corte sta dimostrando di dare concerta applicazione agli assiomi ivi consacrati con evidenti effetti negli equilibri sociali ed economici degli Stati aderenti.

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