La Cina volta pagina sul vino di qualità: tutela penale per l’origine controllata

di Maurizio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 27 marzo 2018

Nel dicembre scorso la Corte penale di Shanghai – distretto di Xuhui – ha condannato il legale rappresentante di una società locale e un suo manager per avere posto in commercio merci con marchi registrati contraffatti ai sensi dell’articolo 214 del codice penale.
Potrebbe sembrare una delle tante sentenze con le quali l’Autorità giudiziaria cinese si è schierata nell’ultimo decennio a tutela dei marchi d’impresa se non fosse che i prodotti ritenuti oggetto dell’illecito fossero contraddistinti da un marchio collettivo di origine controllata di proprietà di una nota località vinicola europea.

Per la prima volta in Cina i marchi che esprimono la provenienza geografica correlata con l’individuazione di criteri specifici atti a connotare i tratti caratteristici di una particolare località sono riconosciuti meritevoli della stessa protezione garantita agli altri segni distintivi.
Nel caso di specie l’operatore cinese, facendo leva sulla “etichetta” di tale famosa denominazione, aveva generato un fatturato di circa 5 milioni di Rmb oltre pertanto la soglia prevista dalle disposizioni per rientrare nell’ambito della violazione della legge penale.

Dopo la conferma da parte del Consorzio vinicolo – che aveva registrato nel 2012 il marchio collettivo in Cina nella classe 33 per i vini – che le unità vendute non garantivano i requisiti prescritti la Corte ha decretato una pena di tre anni al titolare e al suo dipendente e una multa rispettivamente di 400,00 e di 200,000 Rmb oltre al sequestro delle merce.

Conclusioni 
Di fatto questa è la prima pronuncia penale che interessa le denominazioni di origine in Cina e traccia un precedente che contribuisce a fare chiarezza in ordine al livello di deterrenza che la legge locale è in grado di generare in tale contesto.
In assenza di un esplicito riferimento nel codice penale ai marchi collettivi la perseguibilità della contraffazione era rimasta sostanzialmente limitata all’ambito civile con scarsi risultati sul piano effettivo.
Nonostante alcune indicazioni espresse dalla Autorità giudiziaria già nel 2009 afferenti la rilevanza penale delle violazioni relative alle denominazioni di origine il tema era stato in seguito sostanzialmente accantonato.
Nella descritta situazione, il vino di qualità e i territori ad esso associati potranno indubbiamente trarre vantaggio competitivo dalle nuove prospettive offerte dall’ordinamento cinese.

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