L’ ordinanza europea di sequestro sui conti bancari: criticità operative

di Maurizio Gardenal, Avvocato, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 12 gennaio 2017

A decorrere dal 18 gennaio 2017 troverà applicazione il Regolamento (UE) N. 655/2014 – di seguito più semplicemente “Regolamento” – che istituisce l’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari e la relativa procedura.

La presente nota non ha la pretesa di illustrare le norme introdotte già peraltro note e qui richiamate bensì di porre in evidenza, fra gli altri, alcuni limiti sostanziali che possono vanificarne gli effetti sul piano operativo.

Vale considerare che ad oggi, per quanto appare, gli Stati non hanno designato l’autorità di informazione competente ad ottenere le notizie sui conti bancari (di seguito “Autorità”) come avrebbero dovuto entro il 18 luglio 2016 sulla base del Regolamento.

Per effetto di ciò, sembra che il creditore non possa avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo di conti bancari esteri nel caso in cui non disponga delle informazioni afferenti tali conti.

Invero, il progetto originario prevede la facoltà del creditore di avvalersi di tale Autorità per il tramite dell’autorità giudiziaria presso il domicilio del debitore per ottenere l’ordinanza di sequestro nel proprio paese senza l’onere di indicare gli estremi dei conti di quest’ultimo.

D’altro canto, non stupisce che tale Autorità non sia ancora “attiva” trattandosi di temi che potrebbero interferire con le varie normative statali a tutela del segreto bancario. Sorprende, invero, che non ne abbia tenuto conto il legislatore europeo nell’ideazione e nella estensione del Regolamento.

Nel caso il creditore intenda agire ante causam il Regolamento prevede che egli debba sostenere i costi connessi con la costituzione di una garanzia pari alle somme richieste.

Nella descritta situazione – che deve ritenersi prevalente sull’assunto che generalmente tali provvedimenti sono richiesti ante causam – il creditore in linea generale dovrebbe farsi carico di:

1) promuovere da sé la ricerca di eventuale liquidità del debitore;

2) anticipare le spese di procedura;

3) sostenere gli oneri connessi con l’emissione di una fideiussione bancaria o altra forma di garanzia equivalente

Senza nessuna certezza di esito soddisfacente.

Inoltre, va ricordato che il sequestro cautelare presuppone l’assolvimento di un onere probatorio specifico relativo al periculum in mora e al fumus boni iuris. Tali requisiti sono parte integrante delle disposizioni di diritto processuale dei singoli Stati e le Corti locali non sono tendenzialmente favorevoli ad introdurre deroghe agli indirizzi tracciati dalla giurisprudenza del proprio paese in particolare con riferimento alla materia di cui si tratta.

Non si esclude pertanto il caso che l’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria del paese del creditore possa in seguito essere revocata dall’autorità giudiziaria del debitore anche in sede di un eventuale giudizio di merito promosso da quest’ultimo nel proprio Stato: con effetti indesiderati per il primo che frattanto avrebbe anticipato costi elevati.

Meglio sarebbe, allora, agire direttamente presso il domicilio del debitore rinunciando al Regolamento e invocando le norme locali se complessivamente più favorevoli e dotate di sufficiente chiarezza.

Segnatamente, nel caso di assenza di informazioni sui conti, il creditore potrebbe agire sulla base delle norme del domicilio del debitore valutando l’ammissibilità in giudizio presso tale foro di dati assunti tramite investigazioni condotte localmente e in virtù di elementi istruttori anche di natura cautelare a tutela del credito ivi previsti.

Alla luce delle suesposte considerazioni il regolamento entra in vigore recando con sé carenze strutturali piuttosto evidenti che suggeriscono una riflessione più ampia sulla portata effettiva del provvedimento.

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