Incentivi agli investimenti esteri della riforma fiscale statunitense

di Maurizio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 15 gennaio 2017

Il 22 dicembre 2017 è stata approvata negli USA la Tax Reform Act con il titolo di “An Act to provide for reconciliation pursuant to titles II and V of the concurrent resolution on the budget for fiscal year 2018” che ha modificato il sistema fiscale.
In particolare, fra l’altro, a far data dal 1 gennaio 2018 è prevista una riduzione delle aliquote fiscali con l’introduzione di una flat tax del 21 % e con l’abrogazione della Corporate Alternative Minimum Tax (AMT).

Per meglio comprendere occorre ricordare che la precedente normativa fiscale relativa ai redditi societari prevedeva 4 fasce di reddito progressive articolate come segue:

a) 15 % per i redditi tassabili da $ 0 a $ 50.000;
b) 25% per i redditi imponibili da $ 50.001 a $ 75.000;
c) 34% per i redditi imponibili da $ 75.001 a $ 10.000.000;
d) 35% per i redditi imponibili oltre i $ 10.000.000.

La nuova legge modifica radicalmente l’assetto precedente eliminando le varie aliquote fiscali associate ai segmenti progressivi di reddito introducendo una modalità di tassazione con aliquota unica fissata come accennato al 21%.
La riduzione ha interessato anche i redditi individuali con una contrazione sensibilmente più modesta come in breve indicato di seguito:
1)Con la precedente normativa gli individui erano sottoposti ad un sistema di tassazione progressiva con sei fasce di reddito associate a sei aliquote variabili dal 10%, 15%, 28%, 33%, 35% sino ad una aliquota massima del 39.6%.
2)Con la nuova legge le aliquote fiscali diventano sette in corrispondenza di sette livelli di reddito con la seguente progressione: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% e 36%.
Appare evidente che i redditi societari hanno beneficiato della riforma in misura maggiore rispetto a quelli individuali.
Senza entrare nella dinamica specifica delle tax brackets “individuali” basti pensare che le società hanno goduto dell’abbattimento del “top graduated rate” del 35% che è stato convertito nella misura fissa del 21%.
L’aliquota massima “individuale” del 39,6% invece si è ridotta al 36% restando gli altri scaglioni poco interessati dalle modifiche introdotte.
Inoltre, con la soppressione della AMT – che aveva l’obiettivo di contenere il sistema delle deduzioni fiscali per i redditi più elevati – le società possono, di fatto, diminuire ulteriormente la pressione fiscale al di sotto della soglia del 21%.
Valga rilevare che la eliminazione integrale della AMT premia i business maggiori posto che le vecchie regole istituivano una serie di esenzioni per le Corporation con redditi minori tra le quali la esclusione dalla suddetta imposta per le entità con un volume d’affari con una media triennale non superiore a $ 7.5 million a far data dal 1993.
Va detto che l’essenziale della riforma fiscale interessa le C Corporation posto che le S Corporation – molto utilizzate dagli operatori statunitensi per i business con volumi di piccola e media dimensione – non sono tassate a livello societario ma direttamente in capo ai singoli azionisti che molto spesso sono persone fisiche, secondo una modalità molto diffusa negli USA nota come “pass-through system”.
D’altro canto, i business “minori” che abbiano optato per la C Corporation potrebbero, in alcuni casi, non trarre profitto dalla flat tax poiché le tax brackets abolite prevedevano anche un rate al 15% per i redditi più bassi che con la riforma sono tassati al 21%, come sì è indicato.
Nondimeno, la S Corporation è riservata ai residenti statunitensi mentre gli investitori stranieri si avvalgono normalmente della C Corporation.
Pertanto, non v’è dubbio che gli USA siano un paese con un motivo in più per formulare ipotesi di investimento alla luce della netta riduzione fiscale che rappresenta una svolta storica per il paese che per la prima volta ha deciso di adottare una flat tax fra le più competitive sul piano internazionale rinunciando al metodo della imposizione progressiva.

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