17 Mar Il Brasile ratifica la Convenzione dell’Aia sul riconoscimento degli atti pubblici
di Maurizio Gardenal, Avvocato, Claudio Gardenal, Avvocato, Carlotta Colace, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 17 marzo 2016
Il 29 gennaio 2016 il governo federale del Brasile ha emesso il decreto n°8.660 con cui è stata ratificata la Convenzione dell’Aia del 1961 (di seguito semplicemente “Convenzione”), relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, con la quale sono state modificate le procedure per il riconoscimento della validità e dell’efficacia degli atti pubblici stranieri nel territorio brasiliano (cfr. testo completo del decreto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8660.htm).
La Convenzione, denominata “Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esterni”, ratificata dall’Italia con la L. n. 1253/1966 (cfr. testo completo della normativa italiana e della relativa convenzione ratificata: http://www.tuttocamere.it/files/camcom/1966_1253.pdf) trova applicazione nei riguardi degli atti pubblici, come definiti dalla stessa Convenzione all’art. 1, ossia: 1) documenti emessi da autorità o da funzionari sottoposti alla giurisdizione di uno Stato firmatario; 2) documenti amministrativi; 3) atti notarili; 4) dichiarazioni ufficiali.
Viene normalmente esclusa l’applicabilità della Convenzione nel caso di documenti redatti da rappresentati diplomatici o consolari o di atti amministrativi afferenti ad operazioni commerciali o doganali.
Giova precisare che per far valere l’autenticità di un atto pubblico, nella definizione accolta dalla Convenzione, in un altro Stato firmatario, il Paese che ha emesso tale documento dovrà apporvi la c.d. “postilla”, la quale viene rilasciata dall’autorità competente locale. La “postilla” è un’annotazione, redatta in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, che viene rilasciata su richiesta del possessore dell’atto e viene inserita nel documento originale da parte dell’ente competente nazionale, indicato nella legge di ratifica della Convenzione. In Italia, ai sensi e per gli effetti della L. n. 1253/1966, per gli atti giudiziari e notarili è competente la Procura della Repubblica, mentre per gli atti amministrativi risulta essere competente la Prefettura.
Vale rilevare che un atto pubblico emesso da un Paese che ha ratificato la Convenzione viene riconosciuto automaticamente dalle altre Nazioni firmatarie, senza, quindi, più la necessità di esperire la procedura di legalizzazione presso l’ambasciata o il consolato del Paese nel quale si desidera far valere il documento, posto che sarà sufficiente la mera apposizione della postilla all’atto stesso.
Nel caso, invece, in cui si intenda far riconoscere un atto pubblico in uno Stato che non ha ratificato la Convenzione, si dovrà ricorrere alla menzionata procedura di legalizzazione. In sintesi, tale procedimento prevede che un documento produca i suoi effetti in una determinata Nazione solo se la competente autorità diplomatica o consolare di tale Stato all’estero riconosce la qualifica del soggetto pubblico che ha redatto l’atto e l’autenticità della firma ivi apposta. Da ciò deriva che il mancato riconoscimento dell’efficacia e dell’autenticità dell’atto pubblico da parte degli agenti diplomatici o consolari di una Nazione avrà come conseguenza l’impossibilità per tale documento di produrre i suoi effetti nel territorio di quest’ultima.
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