Francia: il principio della res judicata ammette eccezioni

di Maurizio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 2 novembre 2016

Nell’ordinamento francese il tema della Res Judicata è codificato ex art. 1351 del Codice Civile sulla scorta di un assioma normalmente e universalmente riconosciuto che trae origine dal noto principio del ne bis in idem.

In linea generale – senza entrare in una disamina “ad litteram” del citato articolo – non è ammesso un secondo giudizio nel caso le parti, la causa petendi e il petitum siano gli stessi.
Nondimeno, la Suprema Corte francese si è pronunciata recentemente fissando alcuni limiti al principio che inducono a pensare che quest’ultimo non debba essere considerato come “assoluto” e oggettivamente applicabile, in assenza di una ponderazione dei fatti che sono alla base di ogni singola fattispecie.

Una delle eccezioni si ravvisa laddove il mutamento dei fatti posti a fondamento della domanda legittimi il proponimento di una nuova azione giudiziale.

Invero, in data 21 giugno 2016 la Suprema Corte ha ritenuto che qualora i fatti sopravvenuti non risultino noti al momento della pronuncia del giudice ma si palesino solo successivamente non sia impedito il proponimento di una nuova azione.

Segnatamente, una parte – che abbia fornito prova sufficiente del diritto dedotto – ha facoltà di citare in giudizio di nuovo la controparte ancorchè causa petendi e petitum siano i medesimi. La Corte riconosce tale facoltà nel caso in cui l’attore sia in grado di dimostrare che i fatti nuovi posti a fondamento della domanda si siano verificati o siano stati rivelati successivamente all’emissione della prima sentenza.

Nel caso di specie, la controversia riguarda l’acquisto di un locale commerciale: l’acquirente ha contestato al venditore di non averlo informato circa l’apertura imminente di un altro esercizio attiguo a quello oggetto della compravendita che avrebbe condotto lo stesso business.

L’autorità giudiziaria, pur riconoscendo il comportamento negligente del venditore, ha tuttavia rifiutato di indennizzare l’acquirente sulla base della constatazione che il competitor non aveva ancora “di fatto” aperto l’esercizio.

Il compratore non ha impugnato la decisione ma ha deciso di iscrivere a ruolo una nuova domanda presso la stessa autorità giudiziaria sugli stessi motivi dopo che il locale è stato effettivamente aperto.

L’autorità, in questo caso, si è pronunciata a favore dell’acquirente concedendo i danni.
Il venditore ha impugnato la sentenza presso la sezione commerciale della Corte Suprema.
La Suprema Corte ha confermato la decisione nonostante l’opposizione del venditore che ha invocato l’applicazione dell’art. 1351.

Il collegio ha fondato i motivi della decisione sul presupposto che l’apertura dell’esercizio commerciale del competitor è avvenuta successivamente alla emanazione della prima sentenza con l’effetto di mutare in modo sostanziale la configurazione oggettiva dei fatti.

Pertanto, benché il principio della res judicata appaia teoricamente ineccepibile la sua applicazione potrebbe comportare varie modalità interpretative con effetti diversi sul piano pratico.

Inoltre, la Corte Suprema ha introdotto un nuovo elemento rispetto al precedente orientamento richiamando il principio della concentrazione degli argomenti giuridici in virtù del quale la parte che non abbia allegato in giudizio la documentazione probatoria disponibile, non può invocarla successivamente qualificandola impropriamente come una res nova tale da giustificare un’azione nuova.

Va ricordato che la determinazione di un fatto come “nuovo” è soggetta, in ogni caso, all’attività interpretativa e discrezionale dell’autorità investita della lite.

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