15 Set Francia: cresce l’incertezza del diritto con la riforma in materia contrattuale
di Maurizio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 15 settembre 2016
Il legislatore francese con la disposizione 2016-131 in data 10 febbraio 2016 ha varato una serie di norme afferenti il diritto dei contratti che entreranno in vigore a partire dal prossimo primo ottobre.
Suddette disposizioni integrano e modificano quelle già previste nel codice civile.
Senza entrare nel merito della riforma nel suo insieme ci limiteremo a commentare alcune regole dettate con riferimento alle procedure di merger and acquisition (M&A) che in un ambito di economia e finanza sempre più informato a criteri di globalità assumono particolare significato.
Una di tali regole introduce un dovere di riservatezza in forza del quale chiunque utilizzi o renda pubbliche informazioni ritenute riservate ottenute nel corso di una negoziazione può essere responsabile per danni nonostante l’assenza di un accordo di riservatezza.
Nondimeno, il concetto di riservatezza è solo presupposto ma non chiarito con l’effetto che la norma stabilisce un obbligo senza definirne il reale contenuto, vanificandone di fatto la portata.
Tanto è vero che le parti dovranno avere cura di dotarsi di uno accordo “ad hoc” per specificare meglio di cosa si tratti.
Invero, una seconda regola istituisce un obbligo precontrattuale reciproco tra le parti di rivelare informazioni ritenute decisive per il consenso alla stipula.
Tale obbligo è subordinato alla conoscenza o alla presunta conoscenza di una delle parti di informazioni che essa possa ritenere essenziali per l’altra ai fini del decidere a condizione che siano ignorate da quest’ultima ovvero qualora quest’ultima faccia affidamento sulla prima.
Anche in questo secondo caso l’intervento legislativo appare evanescente posto che viene consacrata una obbligazione senza che vi sia certezza in ordine ai contenuti.
In siffatto contesto non è dato rintracciare indicazioni in relazione a quali notizie dovrebbero essere conosciute da una parte e comunicate all’altra di natura tale da assurgere a possibile vizio del consenso.
Non si comprende neppure come la parte che sarebbe gravata da suddetta incombenza possa essere a conoscenza della ignoranza dell’altra sul punto.
Ma l’aspetto probabilmente più complesso è quello che fa dipendere l’obbligazione in parola dal fatto che la parte che dovrebbe essere informata “si fidi” dell’altra: come riuscire a dimostrare la fiducia di una parte verso l’altra?
La fiducia è una entità essenzialmente non riconducibile a concetti cristallizzati in dogmi confezionati dai vari legislatori sempre più protesi nello sforzo di porre discipline giuridiche ad ogni costo estese a qualsivoglia aspetto delle relazioni personali e umane tra persone e soggetti impegnati in una transazione economica.
Ciò vale oltre al dato oggettivo della “probatio diabolica” di cui si è accennato.
In realtà, la riforma è costellata da norme che spesso si sovrappongono ad altre già esistenti contribuendo a determinare una sostanziale incertezza laddove invece la ragione primaria di tali interventi dovrebbe essere orientata alla semplificazione e alla chiarezza.
Nella descritta situazione non si intende certo mettere in dubbio la competenza e la capacità del legislatore francese che in altre circostanze ha dato prova di invidiabile sintesi ed efficacia.
Nondimeno, l’adozione della riforma afferente il diritto dei contratti ivi comprese segnatamente le disposizioni che interessano le procedure di M & A non ha fornito un contributo di saggezza ideativa ed espositiva.
Occorre pertanto che le parti ne tengano conto in sede di redazione delle diverse modalità contrattuali nei vari casi ove si renderanno opportune per compensare, fra l’altro, nell’ambito della autonomia negoziale di cui dispongono, le carenze segnalate.
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