02 Dic Emirati Arabi: nell’area DIFC il riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri
a cura di Maurizio Gardenal, Avvocato, Carlotta Colace, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & associati
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 2 dicembre 2015
Con numerose pronunce, tra le quali in particolare quella inerente al caso Banyan Tree Corporate Pte Ltd vs. Meydan Group LLC del 3 novembre 2014 (cfr. testo completo della sentenza: clicca qui) nonché quella relativa al caso DNB Bank ASA vs. Gulf Eyadah Corporation del 2 luglio 2015 (cfr. testo completo della sentenza: clicca qui ), il Dubai International Finance Center (DIFC), regione offshore di Dubai (cfr. per maggiori informazioni sul punto: clicca qui ), ha affermato la propria competenza e giurisdizione in merito al riconoscimento e alla esecuzione di lodi arbitrali emessi da Corti straniere.
Sul punto vale richiamare la DIFC Law n. 16/2011, la quale, all’art. 5 (A), co. 1, lett. e., riconosce alle Corti del DIFC la piena ed esclusiva giurisdizione in merito a determinate controversie individuate dalle leggi e dai regolamenti del DIFC stesso – tra cui la DIFC Court Law n. 10/2004 e la DIFC Judicial Authority Law n. 12/2004 ¬ – le quali stabiliscono la giurisdizione delle Corti di primo grado del DIFC in materia di riconoscimento di pronunce emesse da tribunali stranieri nonché in merito a lodi arbitrali locali ed esteri.
A tale riguardo, la DIFC Arbitration Law n. 1/2008 dispone che un lodo arbitrale, a prescindere dal luogo e dalla giurisdizione in cui è stato emesso, viene considerato vincolante nell’area DIFC e ivi riconosciuto e posto in esecuzione.
Va evidenziato che la giurisdizione e la competenza delle Corti del DIFC in materia di lodi arbitrali stranieri sussiste anche qualora la vertenza oggetto del lodo non abbia alcun tipo di legame con l’area DIFC.
Una volta che le Corti del DIFC hanno emesso una pronuncia contenente il riconoscimento di un lodo arbitrale, quest’ultimo potrà essere posto in esecuzione nell’area onshore di Dubai sulla base dell’art. 42, co. 1 della DIFC Arbitration Law n. 1/2008, il quale sancisce che nel caso sussista tra gli Emirati Arabi Uniti e il DIFC un accordo per il riconoscimento reciproco delle pronunce, per l’applicazione e la messa in esecuzione dei lodi arbitrali e delle ordinanze si dovrà fare riferimento a quanto ivi disposto. Invero, dal 2011 tra gli Emirati Arabi Uniti e il DIFC è in essere un memorandum of understanding – che è stato inserito nella DIFC Law n. 16/2011 – in forza del quale le Corti del DIFC hanno capacità di porre in esecuzione le pronunce emesse dalle Corti della zona onshore di Dubai e, viceversa, a queste ultime è riconosciuta pari capacità con riferimento alle pronunce emesse nell’aera DIFC.
Nella descritta situazione, si evince che un lodo arbitrale straniero, a prescindere dal luogo e dalla giurisdizione nella quale è stato emesso, che venga riconosciuto dalle Corti del DIFC può essere posto in esecuzione nell’area onshore di Dubai senza che le Corti di quest’ultimo territorio abbiano alcuna facoltà di contestare nel merito il lodo.
Con riferimento, invece, alle sentenze straniere non sussiste lo stesso trattamento riservato ai lodi arbitrali, in quanto non soccorre una normativa che abbia la medesima portata dell’art. 42, co. 1 della DIFC Arbitration Law n. 1/2008. Per le pronunce giudiziarie il riconoscimento da parte delle Corti del DIFC non genera la possibilità di esecuzione delle stesse nella zona onshore di Dubai posto che, al fine di poterle eseguire in tale area, continua a persistere la necessità di instaurare un giudizio di riconoscimento delle sentenze straniere presso le Corti della zona onshore di Dubai.
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