07 Lug Delaware (Usa): arbitrato più rapido e più economico
a cura di Maurizio Gardenal, Avvocato, Carlotta Colace, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & associati
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 07 luglio 2015
Entrato in vigore il 4 maggio 2015, il Delaware Rapid Arbitration Act (DRAA) è stato inserito nel Delaware Code, nel nuovo Capitolo 58 del Titolo 10 (cfr. il seguente link: clicca qui).
I benefici del DRAA sono essenzialmente indirizzati a porre a disposizione delle parti uno strumento di agevole accesso per risolvere le dispute derivanti dal contratto in maniera efficiente, rapida e a costi contenuti. Si noti che il DRAA mira a minimizzare l’ingerenza delle Corti giurisdizionali nelle questioni sostanziali arbitrali, riconoscendo agli arbitri competenza esclusiva per la risoluzione di problematiche arbitrali sia di merito che di natura procedurale.
Tale procedura va intesa come “volontaria” nel senso che le parti che intendano avvalersene hanno l’onere di stipulare espressamente per iscritto che le eventuali vertenze verrebbero risolte per il tramite dell’arbitrato, ai sensi del DRAA. È altresì necessaria la previsione che la legge dell’arbitrato (sia nel caso che la clausola arbitrale sia inserita nel contesto complessivo di un contratto sia che sia invece disposta con accordo separato) sia la legge dello Stato del Delaware.
Il DRAA può essere applicato solo nell’ambito dei rapporti contrattuali in cui almeno una delle parti sia una società incorporata nello Stato del Delaware o abbia ivi la sede operativa principale. Preme evidenziare che l’ambito di applicazione di tale normativa sull’arbitrato è limitato alle controversie che insorgono tra enti societari e quindi non ricomprende le dispute coinvolgenti uno o più consumatori.
Valga inoltre segnalare che la mera stipula di un accordo arbitrale con una società del Delaware non implica che a tale procedura verrà applicato il DRAA posto che è necessario l’esplicito accordo di voler sottoporre l’arbitrato alle disposizione del DRAA.
Sulla base di tale normativa, le parti hanno facoltà di scegliere liberamente uno o più arbitri ovvero possono prevedere una procedura per la nomina. Nel caso i contraenti non abbiano disciplinato questi aspetti, interverrà la Delaware Court of Chancery per la designazione degli organi giudicanti.
Non essendo prescritta una soglia minima riferita ad una determinata somma di denaro, il DRAA può essere impiegato dalle parti anche per la risoluzione di temi di natura diversa da quelli “patrimoniali” connessi – ad esempio – ai criteri di interpretazione di una particolare clausola del contratto.
Un’innovazione particolare risiede nel fatto che gli arbitri, ai sensi del DRAA, devono pronunciare il lodo risolutivo della vertenza entro 120 giorni dal momento in cui hanno accettano la nomina. Tale termine può essere esteso dalle parti per ulteriori 60 giorni, essendo previsto un limite massimo, imposto dal DRAA, di 6 mesi per la conclusione della procedura arbitrale.
Al fine di incentivare gli arbitri ad emanare la decisione entro i termini stabiliti, il DRAA prevede alcune sanzioni come segue: se l’organo giudicante ritarda nel decidere di 30 giorni, la parcella degli arbitri viene ridotta del 25%; nel caso di un ritardo tra i 30 e i 60 giorni, la somma da riconoscere agli arbitri viene ridotta del 75%; con un ritardo di oltre 60 giorni, invece, si applica una riduzione del 100%.
È riconosciuta alle parti la facoltà di opporsi al lodo entro 15 giorni dalla sua emissione, impugnandolo dinanzi alla Delaware Supreme Court. Decorso il suddetto termine, il quinto giorno successivo, il lodo arbitrale è considerato “confermato”, eliminando in questo modo la pratica della “conferma”, vigente ancora in molte giurisdizioni, la quale consiste nella necessità di ” convertire” il lodo in una sentenza definitiva della Corte di competenza per consentirne l’esecuzione.
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