Covid-19, Contratti e Forza maggiore, certificato della Camera di Commercio

In questi tempi difficili, uno dei problemi più cruciali per le imprese è dato della difficoltà o vera e propria impossibilità di eseguire i contratti a causa del Coronavirus (Covid-19) e dei provvedimenti restrittivi emessi non solo in Italia ma oramai in gran parte dell’Europa ed in molti altri Paesi al mondo.

Gli impedimenti o le difficoltà possono riguardare, ad esempio, ma non solo:

  • la produzione e consegna di beni (ad es. a causa della sospensione delle attività aziendali, difficoltà nel trasporto delle merci, ecc.)
  • gli approvvigionamenti (ad es. per impedimenti che riguardano i propri fornitori)
  • l’esecuzione di prestazioni personali da effettuarsi in luoghi diversi dalla propria sede (a causa di restrizioni agli spostamenti delle persone).

Da un punto di vista legale, ci si chiede se l’impresa possa essere giustificata ed andare esente da responsabilità in tutti questi casi ed in altri in cui non possa eseguire il contratto per le conseguenze del Coronavirus.

Il concetto che per primo viene in mente è quello di “forza maggiore”.

Nei contratti fra aziende italiane o comunque ogniqualvolta si applichi il Codice Civile italiano, esistono varie norme che potrebbero teoricamente essere invocate, ad esempio:

  • Gli artt. 1218, e 1256 e ss., che esonerano da responsabilità il debitore quando sia in grado di dimostrare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione (definitiva o temporanea, totale o parziale) derivante da causa a lui non imputabile;
  • Gli artt.1463 e seguenti, che consentono – a determinate condizioni – lo scioglimento del contratto in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione;
  • Gli artt. 1467 e seguenti, che in alcuni casi consentono lo scioglimento del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Di recente, si è aggiunta la norma di cui all’art.91 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto “cura Italia”) il quale dispone che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.  In caso di controversia, quindi, la norma impone al Giudicante di valutare se il rispetto delle misure normative di contenimento del virus possa secondo le circostanze essere un valido motivo di esonero da responsabilità contrattuale.

Nei contratti di vendita internazionali, può applicarsi in molti casi la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merce (CISG), il cui art.79 esonera il venditore o il compratore da responsabilità se l’inadempimento è stato causato da forza maggiore, come definita dalla norma.

Nei casi in cui una legislazione straniera si applichi al contratto, la risposta potrà dipendere da cosa prevede tale legislazione ed a questo proposito va detto che non sempre sono riconosciute possibilità di esonero simili a quelle appena descritte.

Una clausola contrattuale che disciplini la forza maggiore o l’eccessiva onerosità sopravvenuta (o “hardship” nel linguaggio giuridico internazionale) è certamente la soluzione più raccomandabile per ovviare sia alle differenze nelle varie legislazioni, sia alle rigidità che esistono anche nelle norme di legge che regolano la materia.

Conseguentemente, la risposta alla domanda iniziale (se l’azienda si possa esonerare da responsabilità) non può essere univoca ma dipende da un’attenta analisi caso per caso della situazione dal punto di vista dei fatti ed inoltre verificando:

  • se esiste un contratto scritto fra le parti;
  • se questo contratto prevede clausole esplicite sulla forza maggiore e/o sulla eccessiva onerosità;
  • qual è la legge applicabile al contratto e cosa prevede;
  • se i requisiti previsti dalla clausola e/o dalla norma di legge sono soddisfatti.

Da quest’ultimo punto di vista, spesso la difficoltà risiede nel dover dimostrare che l’evento a cui è riconducibile l’ostacolo alla prestazione presenta i requisiti della forza maggiore (non imputabilità, imprevedibilità, inevitabilità delle conseguenze, ecc.).

Si tratta di un onere della prova non semplice da assolvere.

In questo contesto, ci pare importante segnalare come, con la recente circolare del 25 marzo 2020, qui allegata, il Ministero dello Sviluppo Economico abbia autorizzato le Camere di Commercio italiane al rilascio, su richiesta delle imprese, di attestazioni specifiche di sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza COVID-19.

Si tratta di uno strumento analogo a quello già utilizzato in altri Paesi (ad es. la Cina).

Questo certificato, seppure a nostro avviso non garantisca di per sé sempre e comunque un esonero, può tuttavia essere molto utile in vari casi, ad esempio qualora un’espressa clausola di forza maggiore richieda la produzione di simili certificati al fine di essere esonerati, oppure quando la controparte stessa necessiti di un simile certificato ad uso di autorità pubbliche o grossi clienti privati.

Inoltre, dotarsi del certificato potrà dimostrare che l’azienda si è attivata per gestire la situazione.

Poiché la Camera di Commercio nel rilasciare il certificato si baserà sulle dichiarazioni del richiedente, è opportuno che da parte dell’azienda venga attentamente analizzata la situazione a monte della richiesta.

Il nostro Studio, come sempre, è a fianco dei clienti per ogni  assistenza nella gestione degli aspetti legali connessi a quanto sopra e ad ogni problematica contrattuale ed aziendale anche in questa difficile contingenza.

Avv. Christian Montana

Circolare-CCIAA-1 Forza Maggiore – rapporti commerciali

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