Cina: una nuova disciplina per le imprese ad investimento estero

di Maurizio Gardenal e Grace Chu
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 03 dicembre 2010

La Corte Suprema del Popolo cinese ha approvato le “Disposizioni su alcuni temi riguardanti le controversie che coinvolgono Imprese ad Investimento Estero (IIE)” (di seguito anche le Disposizioni), che sono entrate in vigore il 16 agosto 2010. Le Disposizioni affrontano tematiche giuridiche da sempre all’attenzione di professionisti legali e di investitori esteri e, in particolare, si segnalano le seguenti novità:
1) secondo la normativa cinese, il contratto per fondare una IIE – quale un joint venture agreement od un contratto per apportare successive modifiche statutarie/societarie ad una IIE (Contratto IIE) seppure sottoscritto – è sottoposto alla riserva di approvazione da parte della competente Autorità Pubblica. Prima dell’approvazione delle Disposizioni le parti del contratto si sarebbero trovate in un “empasse”: fintantoché il Contratto IIE non fosse stato approvato, lo stesso non sarebbe stato considerato valido. Pertanto, nessuna parte avrebbe potuto imporre l’osservanza, anche solo, di parte dell’accordo contrattuale all’altra parte e neppure della clausola che prevedesse la responsabilità della parte sulla quale gravava l’obbligazione di richiedere la necessaria approvazione dell’Autorità pubblica per rendere valido il contratto.
Ora le Disposizioni prevedono che, senza e/o in pendenza dell’autorizzazione, il Contratto IIE, pur non potendo essere posto in esecuzione, non sarà più considerato nullo a tutti gli effetti tra le parti. In altre parole, il Contratto IIE una volta sottoscritto è legalmente vincolante per le parti anche laddove sia condizionato all’approvazione della competente autorità . Le Disposizioni stabiliscono che la Corte Suprema del Popolo cinese si riserva la decisione finale in merito alla validità in un Contratto IIE. Inoltre, la validità del contratto, anche se approvato dall’Autoritá competente, puó essere contestata innanzi alla Corte Suprema;
2) così come stabilito per un Contratto IIE, anche l’accordo di trasferimento di capitale di un IIE è condizionato all’approvazione della Autorità Pubblica competente. L’accordo di trasferimento del capitale può essere inteso come accordo di trasferimento delle quote sociali.
Secondo le Disposizioni, l’accordo di trasferimento del capitale, una volta sottoscritto, è ora, per certi effetti, giuridicamente vincolante per le parti del contratto. Sia il cedente che l’IIE sono tenuti a presentare l’accordo di trasferimento di capitale all’autorità pubblica competente per l’approvazione. Se, previa domanda di adempimento del contratto da parte del compratore, il venditore e l’IIE non adempiono, il compratore può optare per recedere dall’accordo di trasferimento di capitale, per l’azione di ripetizione di qualsiasi prezzo già corrisposto e per chiedere il risarcimento dei danni; o agire per ottenere un ordine nei confronti del venditore, allo scopo di indurlo a presentare l’accordo di trasferimento per la dovuta approvazione entro un termine determinato.
D’altro canto, se il compratore non adempie all’obbligo inerente i pagamenti, il venditore ha diritto di recedere dal contratto ed agire per i danni; oppure, nel caso in cui il pagamento del corrispettivo non sia una pre-condizione per il trasferimento del capitale, il venditore può sottoporre l’accordo di trasferimento di capitale per l’approvazione e successivamente richiedere che il compratore adempia entro un tempo determinato dopo che sia stata ottenuta l’autorizzazione.

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