27 Mag Cina: danno moltiplicato per 5 per il dipendente che viola il trade secret
a cura di Maurizio Gardenal, Avvocato, Dott. Prof. Margherita Chiara Immordino Tedesco, Studio legale internazionale Gardenal & Associati
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 27 maggio 2019
Dal 23 aprile è in essere in Cina la riforma della legge ” anti-unfair competion law” ( AUCL ) varata ab initio nel 1993.
La modifica – a differenza della precedente che spaziava su vari fronti – ha sanzionato il dipendente ( ovvero l’ex ) che infrange i segreti aziendali.
Il nuovo articolo art. 9 della legge estende la fattispecie alle persone fisiche, segnatamente a coloro che prestano lavoro nell’ambito di compagini societarie pubbliche o private.
Sin qui nulla di nuovo. Che la tendenza diffusa anche oltre la Cina fosse quella di irrobustire la salvaguardia dei “segreti aziendali” non è una novità: si veda il nostro contributo:
La misura – inoltre – sembra collocarsi nel contesto dello sforzo profuso da Pechino per placare le reiterate contestazioni di Washington in ordine ai presunti furti di IP e tecnologia a danno del business statunitense.
La novità, invece, va attribuita alla introduzione a carico delle persone fisiche di una imposizione punitiva sino a cinque volte l’entità del danno generato o del profitto tratto dal presunto autore dell’infrazione.
Cambia anche la dinamica della prova: è sufficiente che l’ente dimostri, in via preliminare, di avere assunto disposizioni a salvaguardia dei segreti e che sussista il “ragionevole” sospetto dell’illecito per scaricare l’onere sulla persona.
Vale osservare che la AUCL ha sempre costituito la base normativa dei trade secrets anche se disposizioni successive in materia sono rintracciabili nei comparti del diritto del lavoro e del diritto dei contatti ad esempio e altrove nell’ampio quadro legislativo posto da Pechino.
Pertanto, l’ultima “mutatio” della AUCL ha inteso fissare regole di natura assoluta da imprimere ovunque per fugare dubbi di qualsivoglia sorta.
D’altro canto il tema dei “punitive damages ” – per restare nel confronto sino-statunitense – è sorto negli Stati Uniti nello Stato di New York agli albori del secolo scorso, a seguito del riconoscimento della responsabilità del produttore verso il consumatore con il caso MacPherson v. Buick Motor co. ( 217 N.Y., 382, 111 N.E. 1050, 1916 ).
Con tale sentenza – che ha segnato una svolta decisiva nell’indirizzo della giurisprudenza statunitense a benefico dei consumatori – i danni generati da prodotti difettosi sono riconducibili al produttore a titolo di responsabilità extracontrattuale ( tort ) e dunque anche in assenza di un vincolo contrattuale tra quest’ultimo e il soggetto leso.
Dunque un freno alla manifattura, nel bel mezzo della rivoluzione industriale, che tuttavia è attivo anche oggi a distanza di oltre un secolo, restando un pilastro del diritto statunitense a difesa degli individui più vulnerabili come si è visto qualche settimana fa nella vicenda Monsanto a Oakland.
Conclusioni
E’ comprensibile che sotto la pressione di Washington il Governo cinese si prodighi per aggiornare le leggi a protezione delle esclusive industriali che peraltro sta già facendo da tempo: cfr., fra l’altro, il nostro contributo:
Il tema però è un altro.
A dispetto della stabilità ricercata, Pechino fatica a reggere il ritmo delle autorizzazioni e dei controlli e ora si sta chiedendo sino a che punto l’arma del diritto possa bastare per conservare il potere.
Dopo la chiusura del motore di ricerca di Google nel 2010 adesso si stanno diffondendo a macchia d’olio i virtual private networks ( VPN ) che cavalcano il 5G e le nuove tecnologie che sono in grado di superare il muro della vigilanza e della censura: si veda il nostro contributo
L’idea del danno punitivo approda dunque in Cina per diventare non un mezzo a difesa dell’individuo ma uno strumento di persuasione.
Occorre pensare se il braccio della repressione che penetra sempre più nel tessuto giuridico si riveli una strategia vincente nei mutati scenari ove imperversa il flusso incessante della tecnologia.
Sorry, the comment form is closed at this time.