Il Brasile non riconosce la litispendenza processuale

di Maurizio Gardenal
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 18 ottobre 2011

Il Brasile è uno dei  Paesi  a non riconoscere il principio del “ne bis in idem” in ambito processuale verso soggetti esteri.

Ne consegue, ad esempio, che l’avvio di un procedimento giudiziale in Italia a cura di un operatore nazionale contro una parte brasiliana non vale ad evitare che quest’ultima, in seguito, possa  promuovere nel  proprio Paese un procedimento avente lo stesso oggetto del contendere nei  confronti  della parte italiana.

Il mancato riconoscimento, nella legislazione brasiliana, del principio di litispendenza, costituisce una eccezione alle norme in vigore in Italia e nei più importanti Paesi della Comunità Internazionale.

Invero, come noto, il principio assume primaria importanza nei contenziosi “cross border” , ove una della parti non è di nazionalità italiana.

In virtù di esso la parte italiana, nel casi nei quali l’Autorità Giudiziaria del nostro Paese possa ritenersi competente a conoscere della lite, ha facoltà e spesso anche  interesse a radicare quest’ultima in Italia piuttosto che essere citata in giudizio dinanzi ad una Autorità straniera.

Dal momento in cui la lite sia validamente incardinata in Italia con il ricevimento dell’atto introduttivo del giudizio, che risulti correttamente notificato,  presso la parte straniera, quest’ultima si trova impedita, normalmente, dal promuovere nel proprio Paese lo stesso procedimento pendente in Italia.

Se lo facesse, la parte italiana potrebbe validamente eccepire, di fronte al giudice straniero, la pendenza  dello stesso procedimento, già in essere dinanzi alle Autorità italiane.

Tale eccezione, in linea generale, trova, invero, accoglimento, in gran parte delle giurisdizioni, ma non in Brasile.

Va da sè che, l’applicazione del principio di litispendenza nei rapporti internazionali può rappresentare uno strumento prezioso per l’operatore a condizione che sia fatto valere tempestivamente, ossia,  prima che la parte avversa,  con la notifica del  proprio atto introduttivo, abbia radicato “la pendenza di lite” nel proprio paese.

Si richiede perciò, in tali casi, una rapida disamina del potenziale contenzioso in modo tale da “precedere” la controparte nell’avvio della lite.

Nella fattispecie i benefici  sono evidenti, posto che, con il diritto di scegliere il paese nel quale instaurare il procedimento ( cd. “forum shopping” ) si potrà meglio valutare dinanzi a quale foro  ( in considerazione anche della legge applicabile ) possa risultare più confacente affrontare la lite.

Sarà opportuno, pertanto, tenere conto di tale particolarità, insita nell’ordinamento brasiliano, nella pianificazione di eventuali controversie con controparti aventi domicilio legale in tale Stato.

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