La litispendenza internazionale

di Maurizio Gardenal, articolo nella newsletter Newsmercati N. 147 del 17 gennaio 2013

I casi di contenzioso “cross border” (controversie tra operatori appartenenti a diverse giurisdizioni) hanno assunto una crescente rilevanza con l’incremento degli scambi commerciali internazionali.

Una procedura giudiziale all’estero comporta quasi sempre costi complessivi pesanti e molte problematiche. Basti pensare, solo per citare qualche esempio, alla difficoltà di:

  • reperire professionisti adeguati all’estero
  • sottoporsi ad una legge poco conosciuta e a un sistema giudiziario spesso molto diverso
  • comprendere il linguaggio giuridico in una lingua straniera.

Per evitare un simile indesiderato contesto, in molti casi, sarebbe sufficiente una maggiore attenzione alla fase che precede il potenziale contenzioso.

Invero, il principio della litispendenza processuale (che si applica anche nel nostro ordinamento interno) può costituire un efficace strumento da adottare per “indurre” la controparte estera a difendersi in giudizio in Italia.

In virtù di esso l’operatore italiano, nei casi nei quali l’Autorità Giudiziaria italiana possa ritenersi competente, può avviare il procedimento nel nostro paese notificando l’atto introduttivo del giudizio presso la controparte straniera e “chiamandola”, pertanto, a difendersi dinanzi ad un Tribunale nazionale.

Dal momento in cui la controversia sia validamente radicata in Italia con il ricevimento, nelle forme di legge, dell’atto introduttivo del giudizio presso l’operatore straniero, quest’ultimo non potrà più, normalmente, avviare il medesimo procedimento nel proprio paese di appartenenza.

E’ lo stesso fondamentale assunto del “ne bis in idem“ che trova riconoscimento anche sul piano internazionale.

Le applicazioni pratiche possono essere molteplici, ma un semplice esempio, potrà essere di supporto.

Esempio

Il produttore di macchine utensili italiano (A) ha venduto un suo prodotto a un operatore canadese (B). B contesta ad A:

  • il mancato funzionamento del prodotto a motivo, a suo dire, di presunti difetti dello stesso imputabili ad A
  • la risoluzione del contratto per inadempimento
  • di avere subito gravi perdite per effetto del mancato utilizzo del macchinario reclamando, fra l’altro, il risarcimento dei danni.

Nella descritta situazione potrebbero verificarsi due ipotesi:

1. B inizia per primo la causa in Canada notificando ad A l’atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale canadese competente, ovvero più semplicemente depositando tale atto: il momento dal quale inizia a decorrere la litispendenza può variare infatti a seconda delle giurisdizioni (negli USA, ad esempio, normalmente, l’atto viene prima depositato in Tribunale e la lite è già pendente da quel momento e viene notificato solo dopo).

2. A “anticipa” B iniziando egli stesso la lite in Italia (previa verifica della competenza della giurisdizione nazionale) per fare accertare il suo buon diritto a ritenersi adempiente al contratto con tutte le conseguenti declaratorie di legge nei confronti di B dinanzi al Tribunale italiano competente. In tal caso dovrà provvedere a notificare alla controparte straniera l’atto introduttivo del giudizio nelle forme previste per le notifiche all’estero in conformità alle disposizioni della legge italiana.

Come appare evidente dall’esempio prospettato la lite è sostanzialmente la stessa sia sul piano delle parti che dell’oggetto della contesa: cambiano, tuttavia, le Autorità giudiziarie nazionali chiamate a pronunciarsi.

Nel primo caso la parte italiana sarà costretta a difendersi all’estero.

Nel secondo caso, invece, potrà trarre vantaggio- nei casi in cui il Giudice italiano possa ritenersi competente – dalla sussistenza di una procedura giudiziale in Italia evitando così di essere coinvolta, suo malgrado, in un procedimento all’estero.

Se la parte avversa , nonostante la pendenza della lite in Italia, iniziasse a sua volta il procedimento nella propria giurisdizione, l’operatore italiano potrebbe eccepire, di fronte al Tribunale straniero, la “pendenza” dello stesso procedimento già in essere dinanzi all’Autorità giudiziaria del nostro paese.

Tale regola è riconosciuta, generalmente, nella grande maggioranza dei Paesi che aderiscono alle Nazioni Unite salvo qualche eccezione come, ad esempio, il Brasile.

In ogni caso, non bisogna dimenticare che l’esistenza di un causa precedente in Italia con identità di soggetti e dell’oggetto del contendere costituisce uno dei motivi previsti dal nostro ordinamento per negare il riconoscimento e l’ingresso della sentenza straniera nel nostro paese.

Ovviamente è raccomandabile condurre una disamina, caso per caso, per accertare l’effettiva applicazione di tale disposizione.

Va infatti considerato che, soprattutto nei casi in cui non vi sia una convezione internazionale in materia che produca norme uniformi nei vari Stati aderenti, stabilire se nel caso specifico vi sia litispendenza o meno – in particolare dal punto di vista dell’identità dell’oggetto e della domanda giudiziale – è una questione di non sempre agevole soluzione posto che presuppone, fra l’altro, una disamina delle norme applicabili sul tema nella giurisdizione della controparte.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il principio della litispendenza può essere ritenuto uno strumento prezioso per l’operatore sul presupposto tuttavia che siano osservate le cautele del caso e che sia fatto valere con la necessaria tempestività per evitare che sia proprio la parte straniera ad avvalersene e a trarne beneficio.

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