Le joint ventures (JVS) e gli uffici di rappresentanza (RO) in Cina

Avv. Maurizio Gardenal e Avv. Christian Montana Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano in collaborazione con lo studio Fairbairn Catley Low & Kong (Hong Kong)

Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 13 aprile 2015

Ai fini della presente trattazione per JV si intende un ente societario formato da investitori stranieri e dai loro partner cinesi. Il termine “investitore straniero” ricomprende società e/o singoli individui.
La legge cinese sulle JVs prevede alcune restrizioni in merito alla capacità giuridica dei membri cinesi. Il partner cinese di una JV, infatti, deve essere una società della Repubblica Popolare Cinese (PRC), regolarmente registrato in conformità alle leggi del paese.
Nel 1987, il MOFTEC e il SAIC – cfr. le precedenti pubblicazioni in merito – hanno emesso di concerto un provvedimento con il quale è stato specificato che i cinesi che entrano a fare parte di una JV devono essere persone giuridiche della PRC come stabilito nel General Principles of the Civil Law of the People’s Republic of China 2009 (GPCL). Una persona fisica della PRC e le organizzazioni non riconosciute come persone giuridiche, ai sensi del GPCL, non sono autorizzate a formare JV con investitori stranieri.

La natura della JV 
Una JV può assumere la forma di una Equity Joint Venture (EJV) o di una Contractual Joint Venture (CJV).
La EJV deve costituirsi come società a responsabilità limitata registrata in Cina. La responsabilità di ogni membro è limitata al capitale sociale sottoscritto.
La EJV è altresì dotata di personalità giuridica indipendente e separata rispetto a quella dei suoi investitori. Di conseguenza, potrà citare ed essere citata in giudizio, ed è legittimata ad essere proprietaria di immobili, beni strumentali e altri beni connessi con l’attività di impresa e a contrarre debiti.
Il capitale versato dai membri della EJV diviene proprietà della stessa. La società potrà essere qualificata come EJV se il capitale apportato dagli investitori stranieri rappresenta il 25% o più del capitale sociale.
Anche la CJV, generalmente, viene costituita come società a responsabilità limitata ma può assumere anche altre forme e non comportare la costituzione di un’entità societaria.
I soci della CJV sono responsabili nella misura dei loro investimenti, salvo diversamente stabilito. I conferimenti dei soci nella CJV possono essere di varia natura ed assumere la forma di valuta, beni materiali, diritti industriali, speciali tecnologie, diritti di uso del suolo e altri diritti di proprietà.
Quando la CJV è costituita come persona giuridica, gli investimenti dei partners stranieri non possono essere inferiori al 25% del capitale sociale. Quando la CJV non è costituita come persona giuridica, gli investimenti dei partners sono sottoposti alle regole indicate dal MOFTEC

La disciplina della JV
La EJV è regolamentata dalla Law of the People’s Republic of China on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures 2001, la Regulations for the Implementation of the Law of the People’s Republic of China on Joint Ventures Using Chinese and Foreign Investment 2014.
La CJV, invece, è sottoposta principalmente alla disciplina della Law of the People’s Republic of China on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures 2000, la Detailed Rules On the Implementation of the Law of People’s Republic of China On Sino-Foreign Joint Cooperative Ventures 2014, la PRC Company Law 2013, la Regulations of the People’s Republic of China on the Administration of Company Registration 2014, oltre ad altre norme applicabili al caso di specie.
La Company Law si applica anche alle JVs solo nel limite in cui non contrasti con la regolamentazione ad hoc delle JVs.

Le procedure di costituzione
In generale, le procedure per costituire una JV sono molto simili a quelle previste per la WFOE.
Ricevuta la documentazione, il MOFCOM, entro tre mesi, decide se approvare la costituzione della JV. Successivamente entro un mese dalla ricezione del certificato di approvazione, la richiedente deve procedere a registrarsi presso l’AIC.
Il giorno del rilascio della relativa licenza è considerato come il giorno di insediamento effettivo della JV.

Il contratto di JV 
Le parti della JV sottoscrivono un contratto nel quale sono indicati i loro diritti e doveri. All’interno dello stesso devono essere precisati altresì il capitale sociale e la quota di investimento di ciascuna delle parti, le tipologie di investimento, il limite temporale per effettuare gli investimenti, la distribuzione dei profitti e delle perdite tra le parti, la formazione del Consiglio di Amministrazione e altro.

L’atto costitutivo 
Lo statuto istitutivo (Article of Association) definisce lo scopo, i principi organizzativi e le modalità di gestione della JV.
L’Article of Association deve principalmente indicare il totale degli investimenti e del capitale sociale, le disposizioni inerenti al trasferimento del patrimonio netto e la modalità per la distribuzione dei profitti e delle perdite. Relativamente all’apporto di capitale da ciascuna parte nell’Article of Association devono essere riportati, fra l’altro, l’ammontare, la forma ed eventualmente la tempistica di adempimento.

La Gestione della JV 
Consiglio di Amministrazione 
La EJV deve istituire un Consiglio di Amministrazione, mentre la CJV, al posto di tale organo, può optare per un Joint Management Committee come autorità esecutiva, responsabile della conduzione del business della JV, come previsto nel Article of Association.
Sia il Consiglio di Amministrazione che la Joint Management Committee devono comporsi di almeno tre membri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione o della Joint Management Commitee equivalgono a un’assemblea dei soci. Tra i poteri esercitati da tali organi vi sono l’approvazione di modifiche allo statuto, lo scioglimento della società, l’aumento o riduzione del capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione o il Joint Managment Committee devono essere convocati almeno una volta l’anno ed il Presidente di tali organi è anche il legale rappresentante della società.
Le modifiche al Article of Association di una JV, l’aumento o diminuzione del capitale sociale, lo scioglimento, fusione, divisione e la modifica della struttura organizzativa richiedono l’accordo unanime di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o della Joint Management Committee.
Ai sensi delle rispettive normative della CJV e della EJV, il Consiglio di Amministrazione, organo con la massima autorità, è costituito tenendo in considerazione l’entità del contributo apportato dai rispettivi investitori.
Commissione di vigilanza 
Una JV può istituire una commissione di vigilanza o nominare uno o due professionisti a tale scopo. La composizione e le funzioni di tale organo sono molto simili a quelli applicabili alla WFOE.
Gestione ordinaria della società 
Una JV può istituire un ufficio di gestione, responsabile della gestione ordinaria della società. Tale organo si compone di un direttore generale e di un vice direttore generale, il quale assiste il primo nella sua attività.
Il direttore generale è responsabile della gestione giornaliera oltre che dell’attuazione delle delibere consiliari. Se a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, può nondimeno nominare e rimuovere i suoi subordinati ed esercitare altri poteri ed assumere le relative responsabilità.
Il direttore generale ed il suo vice sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della JV e tali cariche possono essere ricoperte tanto dai partners cinesi quanto da quelli stranieri.

Finanziamento e contabilità 
Le procedure di finanziamento e gestione contabile in una JV sono regolate dalle relative leggi cinesi.
La JV deve nominare un revisore che controlli i flussi finanziari, i pagamenti e la contabilità e sottoponga annualmente un rendiconto al Consiglio di Amministrazione e al direttore generale.
L’anno finanziario coincide con quello solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre del calendario gregoriano, e la JV utilizza il sistema contabile internazionale.
Tutti i documenti societari, i libri contabili, i rendiconti e le dichiarazioni afferenti l’attività dell’azienda devono essere redatti in cinese, potendo usarsi al contempo una lingua straniera, solo previo consenso di tutti i partners. Come valuta è normalmente impiegate la moneta locale, il Renminbi.

L’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA (RO) 
Una società straniera può istituire un ufficio di rappresentanza (RO) in Cina, registrandolo presso l’AIC. Il RO non è una persona giuridica e di conseguenza la società madre straniera è responsabile per l’attività del RO cinese.
L’ufficio può svolgere attività commerciali indirette, per conto della società madre e attività collegate al suo scopo societario come studi di mercato, ricerche tecniche o promozione di prodotti. Le attività c.d. indirette comprendono, tra le altre: incontri con gli ufficiali del Governo cinese e con gli imprenditori locali, con potenziali partner commerciarli e investitori; approfondimenti sugli sviluppi economici e politici; negoziazioni tra la società madre e le sue affiliate.
D’altro canto, sebbene la legge cinese non definisca le attività c.d. dirette, possono tuttavia considerarsi tali quelle attività di produzione/fabbricazione, stipulazione di contratti commerciali, riscossione ed esecuzione di pagamenti in relazione a vendite ed acquisti, fornitura di servizi, fra gli altri.
Il RO può altresì avvalersi di servizi del personale cinese, affittare spazi per uffici, esporre il suo nome all’esterno dei propri locali, importare beni personali e per l’ufficio, ottenere linee telefoniche, aprire un conto corrente con valuta straniera ed uno in Renminbi in nome dell’ufficio.
La costituzione del RO si perfeziona con il rilascio del certificato di registrazione da parte dell’AIC. Una copia dello statuto della società madre deve essere tenuta presso il RO ed il nome e la nazionalità di tale società devono essere esposte nell’ufficio.

La denominazione del RO 
Il nome del RO deve indicare, nel seguente ordine, la nazionalità e il nome della società madre straniera, il nome della città ove è ubicato il RO e la dicitura Representative Office.

La procedura per istituire il RO 
In base alla normativa vigente, per la costituzione di un RO è necessario che la società madre straniera esista da almeno due anni.
La richiesta per la registrazione del RO deve essere presentata all’AIC.
Il rappresentante responsabile
La società straniera deve nominare un rappresentante, responsabile per le operazioni e la gestione quotidiana del RO. Costui è anche il “referente legale” della società, in quanto dovrà sottoscrivere tutta la documentazione richiesta dalle autorità governative competenti.
Sebbene la legge cinese non definisca chiaramente gli scopi o i limiti dell’autorità del rappresentante, tale carica generalmente riveste molte responsabilità, tra cui il controllo di gestione, la pianificazione strategica, il mantenimento dei rapporti con i partners commerciali. Il rappresentante è inoltre responsabile del controllo sul lavoro e sul personale impiegato dal RO.

Lo scioglimento del RO 
Nel caso la società madre decida di sciogliere il RO, deve saldare i debiti contratti da quest’ultimo, come stabilito dalla normativa sulla liquidazione di una società che si ha qui per richiamata.
Il patrimonio del RO non può essere trasferito al di fuori della RPC prima del totale adempimento delle obbligazioni contratte dall’ufficio. In tale contesto, la società madre dovrà risponderne direttamente.
Prima dello scioglimento del RO, quest’ultimo è tenuto a fornire evidenza documentale in merito agli adempimenti richiesti alle autorità locali le quali rilasceranno – all’esito positivo -l’autorizzazione alla cancellazione. Per effetto di ciò, l’AIC emetterà una notifica di cancellazione attestante lo scioglimento del RO.

La China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (“PFTZ”) 
Il 23 settembre 2013, il Governo cinese ha creato a Shanghai la China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (“PFTZ”). Lo scopo principale della PFTZ è quello di creare un’area con regolamentazioni favorevoli agli investitori per la realizzazione di operazioni di business in Cina.
Nell’ambito della PFTZ, gli investitori stranieri possono godere di un trattamento simile a quello riconosciuto alle loro controparti locali. Sono altresì state semplificate le procedure burocratiche per la costituzione societaria, mitigando così gli oneri in capo all’investitore estero.
Giova rilevare che la PFTZ deve essere considerata come un “tester”, con una politica che potrebbe essere replicata in altre regioni della Cina. Quest’area, altresì, fornisce agli investitori un’idea dei cambiamenti che potrebbero realizzarsi in futuro in tutto il territorio cinese, sia per quanto riguarda il sistema degli investimenti sia per quello degli scambi finanziari nell’ambito del commercio internazionale.

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