La tutela della proprietà intellettuale nel territorio dell’Unione Europea: una recente sentenza del Tribunale di Milano

a cura di Maurizio Gardenal, Avvocato, Claudio Gardenal, Avvocato, Studio legale internazionale Gardenal Camatel Montana
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 4 settembre 2020

Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, n. 2420/2020 pubblicata il 16.04.2020

Gli episodi di contraffazione non solo di un marchio ma anche di un modello comunitario, come noto, sono purtroppo molto diffusi e sempre più facilmente realizzabili tramite le nuove tecnologie, basti pensare all’e-commerce o alla vendita tramite le grandi piattaforme online.
Per tutelare dalla contraffazione il modello comunitario di un determinato prodotto, su cui l’azienda ha investito sia in termini di progettazione che di pubblicità sul mercato, diventa determinate adire tempestivamente il competente Tribunale, della sezione specializzata in materia di impresa, che in forza del regolamento CE n. 6/2002, emetterà un provvedimento (cautelare ed urgente ante causa o una sentenza a fine giudizio) la cui efficacia si estenderà a tutto il territorio europeo, impedendo quindi ad un contraffattore extra UE di commercializzare, promuovere e pubblicizzare un prodotto che sia oggetto di contraffazione.

Tra la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni sul tema, merita sicuramente menzione la sentenza emessa di recente dal Tribunale di Milano n. 2420/2020, sezione specializzata in materia di impresa, in funzione di Tribunale dei modelli comunitari.

Il Tribunale era stato chiamato a risolvere una controversia sorta tra un’azienda italiana produttrice di contalitri digitale, il cui modello era oggetto di registrazione comunitaria, e una società concorrente avente sede ad Hong Kong che, a dire della prima, aveva immesso sul mercato europeo dei contalitri in violazione del modello comunitario di sua titolarità.
Il collegio giudicante, innanzitutto, provvedeva ad effettuare una comparazione tra il modello comunitario di titolarità della società italiana (attrice) e il contalitri fabbricato e distribuito dalla società di Hong Kong (convenuta), per poi osservare come in effetti il secondo coincidesse sia per dimensioni che per proporzioni al primo, tanto da rendere confondibile anche ad un esperto del settore (il c.d. utilizzatore informato) il prodotto della società convenuta con quello della società attrice titolare di modello comunitario.

Il Tribunale di Milano quindi, con sentenza n. 2420/2020, dopo aver accertato la contraffazione posta in essere su tutto il territorio UE dalla società convenuta a danno della società italiana attrice, in ragione degli articoli 82, 83 e 89 del regolamento CE n. 6/2002, quale Tribunale dei modelli comunitari, inibiva alla società di Hong Kong di pubblicizzare, offrire in vendita, importare e commercializzare, con qualunque mezzo e modalità, nell’intero territorio dell’Unione Europea, anche tramite terzi soggetti, il contalitri oggetto del giudizio, comunque denominato ove recante le medesime caratteristiche.

L’importanza di tale sentenza sta nella sua efficacia estesa all’intero territorio comunitario, cosa non da poco, stante il fatto che l’azienda che subisce la contraffazione di un proprio modello comunitario non dovrà radicare tanti contenziosi quanti sono i paesi in cui è avvenuto l’illecito ma sarà sufficiente per detta azienda adire ad un unico Tribunale, quale tribunale dei modelli comunitari, per avere giustizia nei confronti di un contraffattore che compie l’illecito in diversi se non tutti gli stati dell’Unione Europea.

Un siffatto provvedimento risulterà poi ancor più incisivo se si pensa che in ragione del regolamento dogane UE n. 608/2013, l’azienda potrà segnalare a tutte le dogane del territorio europeo (mediante un’unica domanda presso l’agenzia dogane territorialmente competente) al fine di veder bloccati ed eventualmente distrutti i prodotti contraffatti.

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