La Exclusion Clause: esonero da responsabilità nei principali ordinamenti internazionali

di Maurizio Gardenal, articolo nella newsletter Newsmercati n. 190 del 12 marzo 2015

La Exclusion Clause (o anche Exemption Clause o Exculpatory Clause) è  la clausola contrattuale con cui si esclude o limita la responsabilità di una delle parti al verificarsi di dati inadempimenti.

L’organizzazione intergovernativa UNIDROIT, all’art. 7.1.6 degli Unidroit Principles 2010, pur affermando la generale validità delle Exemption Clauses, ha previsto tuttavia che la clausola non potrà essere applicata quando la sua esecuzione possa ritenersi “eccessivamente ingiusta”.
Sulla scorta di tale assunto passeremo brevemente in rassegna le norme in essere in diversi sistemi giuridici partendo da quello del nostro paese.

Italia

Nell’ordinamento italiano, la Exclusion Clause, o anche “clausola di esonero da responsabilità”, è menzionata, fra l’altro, all’art. 1229 c.c. nel quale è prevista la facoltà, in sede negoziale, di limitare o escludere le responsabilità del debitore nei soli casi di colpa lieve e non anche per dolo o colpa grave. Inoltre, sulla base della citata disposizione, tale facoltà non è concessa con riferimento alle responsabilità che traggono origine da disposizioni legislative di natura inderogabile.
Nella descritta situazione vale richiamare anche le norme di cui agli artt. 1341-1342 c.c., le quali predispongono determinate cautele nell’ambito delle condizioni generali di vendita a tutela del contraente al quale fossero “sottoposte” particolari clausole di esonero o limitazione di responsabilità a suo esclusivo carico.

Regno Unito

Nell’ordinamento del Regno Unito, vale, in generale, il principio in forza del quale le parti sono dotate di ampia discrezionalità nella fase di redazione del testo contrattuale. Tuttavia, al fine di tutelare le parti più “deboli” ed evitare che siano inserite nel contratto clausole ingiustificatamente gravose nei loro confronti, sono state emanate anche in questo paese normative specifiche, tra le quali, lo Unfair Contract Terms Act (UCTA) del 1977.
Con l’entrata in vigore dello UCTA si è inteso limitare la facoltà di un contraente di eliminare in toto qualsiasi responsabilità, che possa derivare dall’esecuzione del contratto. La suddetta normativa non fornisce una definizione specifica delle Exclusion Clauses, ma prevede una serie di regole applicative.

Nella presente disposizione legislativa è stabilito che una Exclusion Clause può avere molteplici contenuti. È ritenuto legittimo che con la clausola si pongano limiti alla responsabilità di una delle parti, ovvero che il sorgere della responsabilità sia subordinato al verificarsi di particolari condizioni.
Nondimeno, vale essenzialmente l’assioma che una Exclusion Clause sarà considerata valida a condizione che possa essere ritenuta “ragionevole”. Trattandosi, invero, di un paese di “common law” la legge non si cura normalmente di disciplinare nel dettaglio le procedure da porre in essere per determinare la ragionevolezza della clausola. Lo UCTA sancisce, infatti, all’art. 11, rubricato Reasonableness test, semplicemente che la Exclusion Clause deve essere fair e reasonable.

In ogni caso, si è diffusa una prassi in virtù della quale il Reasonableness test della clausola debba avere riguardo in particolare ad alcuni aspetti, tra i quali:

  •  il potere contrattuale delle parti al momento della stipulazione del contratto;
  • la possibilità che una delle parti sia stata indotta con modalità impositive ad accettare la Exclusion Clause;
  • se la controparte fosse effettivamente a conoscenza della presenza di tale clausola all’interno del testo contrattuale.

Va peraltro evidenziato che, sebbene quanto disposto dallo UCTA stabilisca ex lege una serie di modalità che contengono l’autonomia delle parti nella determinazione delle clausole contrattuali, la portata di tale normativa non è assoluta, posto che trova applicazione solo in relazione a determinate fattispecie e non si applica – ad esempio – ai contratti internazionali. Per effetto di ciò, in tutti i casi estranei all’ambito di applicazione dello UCTA, sarà il giudice a determinare se la Exclusion Clause sia giusta e ragionevole sulla base della propria libera discrezionalità.

Germania

Il Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), alla sezione 309 n. 7 dispone che, nella redazione di un contratto, non è lecito escludere la responsabilità delle parti nel caso di danni alla salute e alla persona e, in ogni caso, nei casi di colpa grave o dolo. Sono altresì considerate nulle le clausole che escludono la responsabilità di un contraente che abbia violato un’obbligazione fondamentale del contratto.

Stati Uniti d’America

Negli Stati Uniti non vi è una normativa che disciplini compiutamente le Exclusion Clauses. Nondimeno, si è sviluppata una prassi secondo la quale alle parti non è concessa la facoltà di escludere qualsiasi tipo di responsabilità derivante dal contratto. Come noto, è generalmente rimesso alle Corti stabilire l’applicabilità della clausola: tuttavia, in linea di principio, in tutti gli Stati l’esonero da responsabilità non è ammesso nei casi di frode, colpa grave e dolo.
Nella descritta situazione si segnala la legge dello Stato dell’Oklahoma la quale prevede che una Exculpatory Clause è valida e applicabile, nel momento in cui rispetti tre condizioni:

  • il linguaggio utilizzato nella redazione della clausola deve far emergere in modo chiaro e preciso la volontà di esonerare da responsabilità una o più parti al verificarsi di dati danni;
  •  al momento della stipulazione del contratto, le parti erano dotate della stessa forza negoziale;
  • l’esecuzione della clausola non deve ledere la morale e la salute pubblica e non deve violare i diritti individuali delle persone né tantomeno l’ordine pubblico.

Nello Stato di New York, nel quale prevale la libertà di contrattazione, è previsto che una Exclusion Clause sia legittima nel momento in cui sia predisposta nel rispetto del principio di Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing (principio tipico di common law che dispone che le parti debbano agire con onestà e buona fede nella stipulazione del contratto).

Cina

La Corte Suprema cinese, interpretando l’art. 39 della Contract Law, ha disposto che nel caso siano inserite nel contratto le Exclusion Clauses, limitanti la responsabilità dei contraenti al verificarsi di dati inadempimenti, queste dovranno essere rese ben visibili all’interno del testo contrattuale, tramite la punteggiatura ed un carattere più grande rispetto alle altre clausole.
In base all’art. 53 della Contract Law, una Exclusion Clause non è ritenuta valida nel caso in cui escluda la responsabilità del contraente che con il suo agire ha cagionato danni fisici alla persona della controparte o che, con colpa grave o dolo, ha causato danni alle proprietà della controparte.

Australia

In generale in Australia le Exclusion Clauses, che hanno come scopo quello di limitare o escludere la responsabilità di un contraente, sono considerate valide. Sono in essere, tuttavia, alcune normative che pongono limiti alla loro applicabilità come la Contract Review Act 1980. Tale disposizione legislativa alla sezione 9 (1) recita che il giudice può dichiarare illecita la clausola quando, al momento della stipulazione contrattuale, tra le parti contraenti vi fosse un’evidente disparità nella capacità di negoziazione.
Si tenga conto altresì che la High Court australiana nel 1986, nel caso Darlington Futures Ltd. vs. Delco Australia Pty. Ltd., ha stabilito che le Exclusion Clauses devono essere interpretate alla luce della natura complessiva del contratto e non solo a danno delle parti nei cui riguardi tali clausole sono state imposte.

Colombia

La validità delle Exclusion Clauses è stata ampiamente discussa dalla dottrina colombiana, la quale è arrivata infine a sostenere che questo tipo di clausola è valido se mira ad escludere la responsabilità del debitore per fatti di colpa lieve, ma non per quelli posti in essere con dolo o colpa grave.
Tale orientamento è stato confermato dalla Corte Suprema de Justicia colombiana con la sentenza del 13 dicembre 2002 (exp. 6462), con la quale è stata sancita la generale validità della clausola che limita o esclude la responsabilità di una parte contraente.
Ad ogni modo, la clausola è invalida quando incide in modo negativo sull’integrità fisica della persona della controparte. Non è da considerarsi valida altresì nel caso in cui esoneri il debitore da responsabilità inderogabilmente imposte dalla legge.

Messico

Il Codigo Civil messicano all’art. 2105 prevede che la responsabilità per dolo non può essere mai esclusa.
Per quanto concerne i comportamenti colposi, si è affermato l’orientamento giuridico in base al quale le Exclusion Clauses sono valide quando escludono la responsabilità derivante da azioni di sola colpa lieve e non anche di colpa grave, in quanto queste ultime sono equiparate ai comportamenti dolosi.

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