Il diverso trattamento delle spese processuali negli Usa a confronto con l’Italia

di Maurizio Gardenal
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 04 agosto 2011

La diversità di regolamentazione delle spese processuali negli USA, con particolare riferimento agli onorari degli avvocati, rispetto a quanto previsto in Italia, può generare effetti  indesiderati  per gli operatori del nostro Paese che si trovano a fronteggiare una lite dinanzi ad un tribunale statunitense.

A tale riguardo, va considerato che l’ordinamento USA non conosce, in linea di principio, il concetto di “soccombenza” che invece è contemplato espressamente nelle norme del codice di procedura civile ( cfr. art. 90 e segg. ).

Ciò significa che, quand’anche le domande processuali di una delle parti nella lite trovassero accoglimento dinanzi all’autorità giudiziaria USA, normalmente la sentenza ivi pronunciata non conterrà la condanna a rifondere le spese legali sostenute dalla parte “vincente” a carico di quella “perdente”.

Se si considera che, soprattutto gli onorari legali, nei procedimenti  giudiziali statunitensi, possono risultare particolarmente elevati, si potrà meglio comprendere la rilevanza economica del tema che ci occupa.

Nondimeno, alcuni accorgimenti sono possibili e vanno rinvenuti, principalmente, nella  più ampia autonomia contrattuale riconosciuta agli operatori  nel sistema giuridico USA.

A tal fine, le parti potrebbero addivenire ad un accordo con il quale porre a carico di una di esse le spese occorrenti all’altra per far valere in giudizio un proprio diritto che si assume leso dalla parte inadempiente.

Tale accordo viene normalmente trasfuso nell’ambito di un contratto più ampio e risulta pertanto formalizzato in una clausola di tale contratto, anche per motivi di economia redazionale.

Nella maggior parte dei casi tali disposizioni  “convenzionali”  sono riconosciute dalle autorità giudiziarie USA soprattutto se vengono evidenziate nel testo del contratto, secondo certe modalità, in modo da distinguerle dalle altre.

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