Più facile la pattuizione del foro esclusivo in ambito internazionale

Maurizio Gardenal, Avvocato, Carlotta Colace, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano

Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 4 dicembre 2014

Il 28 ottobre 2014, il Tribunale di Busto Arsizio, per mezzo di un’ordinanza, ha sancito che in generale la clausola contrattuale inerente la scelta del foro esclusivo non è vessatoria e quindi non deve essere assoggettata all’onere della doppia sottoscrizione (ex art. 1341, co. 2 c.c.), salvo le parti siano legate da un contratto per adesionem.
Il caso sul quale il Tribunale è stato chiamato a decidere riguardava due soggetti italiani. Avendo le parti stabilito come foro esclusivo il Tribunale di Bergamo, il resistente eccepiva l’incompetenza dell’autorità giudiziaria di Busto Arsizio. Il ricorrente, invece, sosteneva che la clausola contrattuale, indicante il foro esclusivo, non fosse valida, in quanto non era stata sottoposta alla doppia sottoscrizione dei contraenti. Avuto riguardo di tali posizioni contrastanti, il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato la sua incompetenza a decidere il caso.
La decisione dell’autorità giudiziaria si è basata sull’orientamento giurisprudenziale formatosi nel corso degli anni circa l’interpretazione afferente l’art. 1341, co. 2 c.c.
Invero, si ritiene che la norma in parola tuteli quei rapporti caratterizzati da una disparità di potere tra i contraenti, come appunto i contratti per adesionem. In particolare, in questo tipo di contratto (tipico dei servizi bancari ed assicurativi) una sola delle parti fissa le condizioni contrattuali che vengono proposte ad una pluralità di possibili contraenti, i quali possono solamente aderirvi tramite la sottoscrizione di un modulo. Essendo il contratto per adesionem destinato a disciplinare un numero indefinito di rapporti, la giurisprudenza è concorde nell’affermare la necessità che la clausola di elezione del foro esclusivo sia sottoscritta due volte da entrambe le parti.
Il caso per il quale è stato adito il Tribunale di Busto Arsizio non rientra nella categoria dei contratti per adesionem e di conseguenza la validità della clausola di scelta del foro esclusivo non è stata ritenuta soggetta all’onere della doppia sottoscrizione.
Nella descritta situazione, si può evincere che in Italia le procedure da adottare per la scelta del foro esclusivo sono strettamente connesse con la effettiva tipologia del rapporto contrattuale in essere tra le parti.
Avuto riguardo di ciò, preme rilevare che a livello europeo ed internazionale la situazione è, nondimeno, essenzialmente diversa. Le normative rilevanti in tali contesti sono il Regolamento Europeo n. 44/2001 (che da gennaio 2015 sarà sostituito dal Regolamento n. 1215/2012), la Convenzione di Bruxelles del 1968 e l’art. 4 L. n. 218/95, che individuano in maniera equivalente le procedure da adottare per la scelta del foro in ambito internazionale, con formalità più semplici rispetto a quelle fissate nell’ordinamento interno.
Inoltre, sulla base di quanto prescritto dall’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, la giurisprudenza italiana è concorde nell’affermare che, nel caso in cui le parti contraenti estendano la competenza ad autorità giudiziarie di Stati firmatari della suddetta Convenzione, non si dovranno seguire le procedure previste dal diritto domestico (art. 1341, co. 2 c.c.) bensì quelle disposte dalla Convenzione stessa (Cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 4 gennaio 1995, n. 90).

Link all’articolo

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.