Nuove disposizioni negli Stati Uniti e in Cina interessano le criptovalute

di Maurizio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 13 ottobre 2017

La cripto valuta è stata oggetto recentemente di interventi specifici sia in Cina sia negli USA.

In Cina l’Ufficio per il controllo dei rischi finanziari sulle “monete virtuali” in data 2 settembre 2017 ha emesso un provvedimento con il quale ha stabilito il divieto di porre in essere offerte iniziali di tali valori (di seguito anche ICO ) al quale ha fatto seguito il 4 settembre un comunicato congiunto di tutte le principali istituzioni finanziarie del Paese a conferma della decisione.

Nella descritta situazione tali offerte sono ad oggi considerate illegali in Cina e dovranno pertanto cessare mentre i progetti già completati sono sottoposti a verifiche caso per caso.

Negli USA, pochi giorni dopo, ossia in data 11 settembre u.s., il Chief Accontant delle SEC (Securities and Exchange Commission) Wesley Bricker ha dichiarato in un discorso tenuto presso la “National Conference on Banks & Savings Institutions” promosso dalla “American Institute of Certified Public Accountants” che le leggi federali si applicano a tutti coloro che offrono in vendita valori azionari indipendentemente dalla natura ed entità dell’offerente.

Nel corso dell’intervento egli ha richiamato un “report” della SEC del luglio 2017 relativo ad una istruttoria avviata da quest’ultima nei confronti di una ICO posta in essere da una DAO (decentralized autonomous organization).

In particolare, Bricker ha inteso ribadire che tutte le procedure finalizzate a porre in vendita presso il pubblico titoli finanziari e/o societari di ogni sorta a prescindere che si tratti di cripto valuta o altro sono regolamentate sulla base delle normative federali in essere senza distinzione alcuna. Sotto questo aspetto sarebbero irrilevanti anche le modalità di “erogazione” dei titoli siano essi “distributed ledgers” ovvero certificati azionari.

Ha aggiunto che qualsivoglia ente si prefigga di porre in offerta “coins o tokens” è tenuto a considerare le direttive della SEC in ordine alle seguenti tematiche (riportiamo per maggiore comodità di lettura il relativo passo dello speech di Mr. Bricker):

– What are the necessary financial statement filing requirements?

– Are there liabilities requiring recognition or disclosure?

– Are there previously recognized assets that require de-recognition?

– Are there revenues or expenses requiring recognition or deferral?

– Is there a transaction with owners, resulting in debt or equity classification and possibly compensation expense?

– Are there implications for the provision for income taxes?

Analogamente, i detentori di “coins o tokens” dovrebbero considerare l’applicazione delle direttive SEC avuto riguardo a quanto segue:

– Does specialized accounting guidance (such as for investment companies) apply to the holder’s financial statement presentation?

– What are the characteristics of the coin or token in considering whether, how, and at what value the transaction should affect the holder’s financial statements?

– What is the nature of the holder’s involvement in considering whether the issuer’s activities should be consolidated or accounted for under the equity method?

Il tema, invero, non è di poco conto se si considera, ad esempio, che il Bitcoin è ritenuto da IRS ( Internal Revenue Service ) un asset sottoposto a tassazione alla stregua di tutti gli altri della stessa categoria.

Per effetto di ciò i cittadini statunitensi – in possesso di passaporto statunitense ancorché residenti all’estero – risultando fra l’altro destinatari delle normative FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) sono tenuti a dichiarare all’agenzia delle tasse tutti gli asset e i redditi anche se detenuti o maturati all’estero ive comprese le cripto valute.

Gli operatori che intendano avviare o partecipare a vario titolo a tale business dovranno pertanto tenere conto del quadro normativo e del conseguente sistema sanzionatorio.

Va ricordato che il Governo statunitense sul tema fiscale ha mostrato molta fermezza come dimostrano i recenti accordi a cui sono stati sottoposti molti istituti finanziari stranieri fra i quali quelli svizzeri.

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