Negata in Francia la natura confidenziale della documentazione detenuta dai legali interni delle società

di Maurizio Gardenal, Avvocato, Christian Montana, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 22 maggio 2017

In una sentenza del novembre 2016 la Corte Suprema di Parigi ha deciso di applicare il diritto francese ad una procedura promossa da una società statunitense ( di seguito “A”) nei confronti di una connazionale ( di seguito “B”) avente ad oggetto il sequestro di documenti detenuti dai legali interni presso la sede francese di quest’ultima e la conseguente consegna degli stessi alla prima.
Segnatamente, A prima di avviare il procedimento di merito per una contestazione di concorrenza sleale a carico di B presso la Corte competente negli US ha presentato istanza alla Corte francese richiedendo un provvedimento d’urgenza “ante causa” al fine di ottenere il rilascio della documentazione giacente presso la controllata francese di B.

Invero, l’art. 145 del codice di procedura francese autorizza l’esecuzione del sequestro in parola – con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario che è dotato di particolari facoltà investigative- nel caso vi siano ragioni obbiettive che giustificano l’urgenza e sussista l’effettivo pericolo di fuga di mezzi di prova rilevanti ai fini della valutazione del merito.

Riconoscendo la presenza di tali condizioni la Corte ha concesso la misura cautelare con decisione impugnata da B la quale ha richiesto in sede di appello che l’ufficiale giudiziario restituisca alla stessa la documentazione rinvenuta con conseguente riforma della sentenza precedente.

In particolare, B ha asserito che l’ingiunzione concessa fosse priva di fondamento posto che sarebbero stati sequestrati documenti di natura confidenziale e perciò esclusi dall’obbligo di consegna alla controparte.
La Corte d’appello ha rigettato il ricorso di B che si è rivolta infine alla Corte Suprema sostenendo essenzialmente:
1) che i documenti oggetto di sequestro sono principalmente corrispondenze e scambi di e-mail tra legali interni ed esterni che esercitano l’attività negli Stati Uniti e godono del privilegio della riservatezza in virtù di quanto stabilito dall’art. 119 del Restatement ( third ) che regola la professione forense;

2) che il sequestro sarebbe illegittimo in relazione a norme ritenute di “ordine pubblico” negli USA e in ogni caso sarebbe lesivo dei principi di libertà individuale connessi con il rispetto dell’obbligo di confidenzialità che regge il rapporto del cliente con il proprio legale;

3) che il giudice francese non sarebbe competente a pronunciarsi nel merito in ordine ad un contenzioso che è in procinto di radicarsi dinanzi ad una Corte statunitense e che intessa entità che hanno sede legale in tale paese e che perciò sarebbe tenuto ad applicare le normative statunitensi.

La Suprema Corte respinge il ricorso di B decretando in sintesi:

a) che il sequestro è stato stabilito nel rispetto delle norme di procedura in essere in Francia con particolare riguardo ai requisiti e alle modalità prescritte dall’art. 145 del codice di procedura civile;

b) che le norme di riservatezza previste per i legali “interni” statunitensi non costituiscono di per sé una violazione delle libertà fondamentali di ogni individuo e che pertanto non si applicano nel caso di specie;

c) che in Francia sono nondimeno ritenute un diritto fondamentale le regole di riservatezza che presiedono solamente all’attività degli avvocati “esterni” che sono iscritti al relativo albo professionale e che hanno prestato il giuramento di rito.
Con questa decisone la Suprema Corte ha ribadito che le misure cautelari da eseguirsi nel territorio francese debbono soggiacere alle leggi francesi a prescindere dalla legge applicabile al merito della vertenza.
Pur riconoscendo che nei procedimenti di merito non sia escluso il richiamo a leggi straniere laddove previsto ex lege ha tuttavia confermato l’esclusivo valore delle leggi locali con riferimento alle procedure cautelari.

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