La Russia approva la legge sulle immunità giurisdizionali

a cura di Maurizio Gardenal, Avvocato, e Lucia Ricchiardi, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 10 dicembre 2015

Il 3 novembre 2015 il Presidente Russo ha firmato la legge, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2016, avente ad oggetto l’Immunità giurisdizionale degli Stati Stranieri e dei loro beni sul territorio russo.
La nuova normativa ha assunto particolare risonanza considerati i recenti provvedimenti di sequestro sulle proprietà dello Stato Russo all’estero.
L’atto legislativo riposa sulla considerazione che la Russia – pur avendo sottoscritto nel 2006 la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni – non ha poi ratificato l’accordo che pertanto non ha vigenza.
Il provvedimento offre in primis una definizione di immunità giurisdizionale, inclusa l’immunità da misure provvisorie e dalla esecuzione forzata.
Con rifermento, in particolare, alla immunità giurisdizionale, si dispone che lo Stato straniero sarebbe escluso dal benefico dell’immunità nei casi di controversie correlate alla sua attività commerciale, a meno che non rientrino nell’ambito esclusivo dei poteri sovrani.
Inoltre, in conformità a quanto previsto dagli artt. 11-16 della Convenzione delle Nazioni Unite, l’immunità non potrà essere invocata nelle controversie ad oggetto rapporti di lavoro, partecipazioni societarie, diritti di proprietà, lesioni personali e danneggiamento, proprietà intellettuale e industriale, navi possedute e utilizzate da Stati esteri.
In ogni caso, lo Stato potrà decidere di sottoporsi sua sponte alla giurisdizione russa o rinunciare alla immunità sia in sede di un trattato internazionale ovvero di un accordo scritto o nell’ambito di uno specifico procedimento, con espressa dichiarazione – non revocabile – dinanzi all’autorità giudiziaria.
La legge istituisce una presunzione di rinuncia all’immunità giurisdizionale ove lo Stato straniero agisca in giudizio, intervenga in un procedimento o comunque intraprenda azioni legali in merito.
L’art. 16 precisa in dettaglio le tipologie di beni che, in quanto considerati strumentali all’esercizio dei poteri sovrani, godrebbero in ogni caso dell’immunità.
In particolare, saranno sottratti all’esecuzione forzata: le proprietà militari o impiegate per scopi diplomatici; il patrimonio culturale e i beni facenti parte delle esposizioni scientifiche, culturali o storiche non in vendita al pubblico; le proprietà della Banca Centrale dello Stato Straniero.
Invero, uno degli aspetti più rilevanti della legge è la regola di reciprocità, contenuta nell’art. 4.
In virtù di tale principio, le immunità giurisdizionali degli Stati stranieri potranno esser limitate, ove Essi abbiano a loro volta imposto restrizioni alla Russia in materia o agito esecutivamente sui suoi beni.
Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, ove lo Stato straniero sottoponga ad esecuzione forzata uno o più beni indicati dall’articolo 16 suddetto, di proprietà russa e presenti nel proprio territorio.

Link all’articolo

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.