Hong Kong: cenni introduttivi

Avv. Maurizio Gardenal e Avv. Christian Montana Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano in collaborazione con lo studio Fairbairn Catley Low & Kong ( Hong Kong )
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 7 ottobre 2014

Con una superficie di oltre 1000 kmq e una popolazione di circa 7 milioni (dato rilevato dal censimento del 2011), Hong Kong è situata nel sud-est della Cina. Il cinese e l’inglese sono le lingue ufficiali. L’inglese è normalmente utilizzato dal governo, fra l’altro, in campo legale e commerciale. Hong Kong, dopo essere stata a lungo sotto il dominio inglese, dal 1° luglio 1997, è rientrata nell’ambito della sovranità cinese, sotto forma di “Regione Amministrativa Speciale” della Repubblica Popolare Cinese. La Costituzione di Hong Kong, ad ogni modo, è considerata la legislazione fondamentale. Ha stipulato accordi con oltre 146 Paesi, che prevedono un accesso al suo territorio privo di particolari formalità ovvero con visto rilasciato sul posto all’arrivo. Tutto ciò, naturalmente, facilita i viaggi da e verso Hong Kong(http://www.gov.hk/en/residents/immigration/traveldoc/hksarpassport/visafreeaccess.htm). Si potrebbe affermare che trova applicazione il principio: “un paese – due sistemi”. Invero, fatta eccezione per i temi di politica estera e di difesa, è stata accordata a Hong Kong un’ampia autonomia, per almeno 50 anni, in tutti i settori della vita economica e sociale. Il comprovato successo di questo modello ha incoraggiato molte società internazionali a stabilirsi a Hong Kong e, di fatto, ha contribuito a far sì che la città diventasse uno dei più importanti centri finanziari internazionali. Hong Kong, inoltre, poggia su una forte base economica. Basti pensare che il suo “PIL” pro capite ha superato quello delle quattro grandi economie dell’Europa occidentale (Regno Unito, Francia, Germania, Italia) e quello del Giappone in Asia.

LA REGIONE COME CENTRO FINANZIARIO E COMMERCIALE

La Regione ha adottato principi di libero mercato che favoriscono la libertà d’impresa. Oltre a essere stata considerata come la più grande economia libera dal “Index of Economic Freedom” per 19 anni consecutivi (1995-2013) quest’ultima è anche al primo posto nello “Economic Freedom of World Report”. Gode di un flusso elevato di investimenti diretti verso l’interno del Paese e di risorse facilmente disponibili per lo sviluppo delle attività d’impresa. Un ulteriore aspetto di interesse è il sistema impositivo su base territoriale posto che la tassazione è generalmente applicata unicamente sui redditi generati o derivanti dal territorio di Hong Kong, cosicché il reddito prodotto altrove, anche se riferito a tale Regione, non è soggetto a tassazione. Solo per citare qualche esempio, Hong Kong prevede aliquote progressive sugli stipendi fino al 17% con un tasso standard che si attesta al 15% e un tasso del 16,5% sugli utili aziendali. Inoltre, si segnala che tra Hong Kong e l’Italia è in essere un trattato contro le doppie imposizioni ispirato a criteri di massima chiarezza al quale pertanto si rinvia espressamente. La Regione dispone di un quadro giuridico e normativo chiaro ed efficiente e il principio di legalità e la libertà di stampa sono i suoi elementi caratterizzanti. Il sistema legale è basato sulla “common-law” inglese, integrato da ordinanze emanate a livello locale. Il sistema giudiziario, saldamente basato sul principio di legalità, opera secondo il presupposto dell’indipendenza del potere giudiziario da quello esecutivo e dalle istituzioni legislative. Riveste un ruolo di leader del sistema bancario internazionale e il mercato azionario è disciplinato dalla “Securities and Futures Ordinance”, ossia da un complesso di disposizioni inerenti ai titoli azionari, che fornisce un quadro normativo trasparente. In tale contesto, quando una società intende diventare pubblica, può chiedere di essere ammessa alla quotazione presso il “Main Board” ovvero presso il “Growth Enterprise Market (GEM)” dello Stock Exchange dell’Hong Kong Limited (SEHK). La Regione è la porta d’ingresso per la Cina continentale e la sua posizione, nel cuore dell’Asia, ha aperto nuove opportunità per gli operatori economici. In particolare, il “Closer Economic Partnership Arrangement” (“CEPA”) tra la Cina continentale e Hong Kong ha favorito l’ampliamento del business delle società con sede a Hong Kong, le quali possono ora controllare società situate nella Cina continentale con riferimento a numerosi settori di attività d’impresa, fra i quali l’importazione e l’esportazione, la logistica e il magazzinaggio, la distribuzione, il trasporto via terra, le spedizioni e altri. Nell’agosto del 2006, Cina e Hong Kong hanno firmato un “Accordo per l’eliminazione della doppia tassazione sui redditi e la prevenzione dell’evasione fiscale”, il quale prevede, fra l’altro, che un reddito, diretto o indiretto, non sia tassato due volte, prima dalla Cina e poi da Hong Kong e viceversa.

LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ LOCALE

In generale, i tempi di costituzione di una società a Hong Kong sono di circa sette giorni e lo strumento più comune per i business internazionali è la società a responsabilità limitata con partecipazioni rappresentate da azioni. La costituzione di una società a responsabilità limitata può avvenire sia con la creazione di una nuova società sia con l’acquisto di una società già esistente ( “shelf company”). In quest’ultimo caso, tuttavia, sarà necessario dare corso ad una “due diligence” per accertare eventuali attività pregresse ad essa riconducibili. Le società a responsabilità limitata sono autorizzate a svolgere qualsiasi tipo di attività, salvo poche eccezioni, regolamentate dall’autorità pubblica. Non è richiesto un capitale minimo per la loro costituzione. Nondimeno, le azioni al portatore non sono ammesse. Le società a responsabilità limitata, le quali devono avere la sede legale a Hong Kong, sono validamente costituite anche con un solo azionista e un solo amministratore e non ci sono restrizioni per quanto riguarda la nazionalità e/o la residenza di coloro che esercitano tali ruoli. Le società devono registrarsi presso il locale registro e coloro che ricoprono la carica di amministratore debbono fornire generalità, indirizzo e numero di passaporto. Tutte le società dispongono, inoltre, di un segretario, il quale può essere una persona residente ovvero una società ivi registrata. L’amministratore può assumere gli incarichi di segretario, fatta eccezione per il caso in cui la società abbia un solo amministratore. Per quanto riguarda i revisori dei conti, costoro sono professionisti iscritti all’ordine dei revisori. Il nome della società può essere espresso in inglese o in cinese o sia in inglese che in cinese, ma deve, comunque, terminare con la locuzione “Limited”. Ogni società dovrà dotarsi degli “Articles of Association” (lo statuto), comunemente denominati “Articles”, che possono essere redatti in inglese o in cinese. Lo statuto deve contenere determinate informazioni, fra le quali, il nome della società e l’indicazione della responsabilità limitata dei soci. La società, inoltre, può scegliere di inserire negli Articles anche le proprie regole di organizzazione ovvero richiamare uno dei “Model Articles” indicati nella “Companies Ordinance”. Dopo aver ricevuto il certificato di costituzione, la prima assemblea degli amministratori dovrà essere convocata il prima possibile, così da consentire alla società di avviare formalmente la propria attività. Ogni società deve depositare, su base annuale, la dichiarazione dei redditi presso il Registro delle società. In questa sede deve essere dichiarato qualsiasi cambiamento avvenuto nella società che riguardi, fra l’altro, gli amministratori, i segretari o l’emissione di nuove azioni. La società deve indire un’assemblea annuale per approvare il bilancio, l’eventuale rielezione degli amministratori e dei revisori dei conti (quando presenti) oltre che per autorizzare la distribuzione di dividenti e quant’altro di interesse.

PATTO TRA SOCI

Non è infrequente che tra i soci si stipuli un accordo volto a regolare tutti gli aspetti delle relazioni sussistenti tra essi, inclusi diritti e doveri specifici. Tale accordo può contenere previsioni afferenti gli obbiettivi della società, la composizione del consiglio e le modalità di gestione, i criteri di distribuzione, le strategie del business e, più in generale, quanto ritenuto utile formalizzare. Può essere ratificato solo con il consenso di tutti i soci. I nuovi soci, tuttavia, non sono automaticamente sottoposti all’accordo in essere.

IL PROCESSO DECISIONALE

Il consiglio d’amministrazione è competente in merito alla gestione e alla conduzione del business. Viene nominato dall’assemblea generale dei soci (“general meeting”), che ne determina anche i poteri. Assemblea generale dei soci (general meeting) L’avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei soci e dei revisori. Il periodo di preavviso tra la notifica dell’avviso e la data di svolgimento dell’assemblea è normalmente stabilito nello statuto. In genere per le assemblee generali annuali, il periodo di preavviso non può essere inferiore a 21 giorni; per tutte le altre, il preavviso deve essere almeno di 14 giorni. Nel caso si intenda accorciare i termini di preavviso, per le assemblee generali annuali è necessario l’assenso di tutti gli aventi diritto alla partecipazione e al voto. Per tutte le altre, il consenso deve derivare da una percentuale non inferiore al 95% delle partecipazioni con diritto di voto. Nel rispetto di quanto disposto dagli Articles, tutti gli avvisi di convocazione devono indicare la data, l’ora, il luogo della riunione e la natura degli argomenti che dovranno essere trattati. Il quorum necessario è stabilito nello statuto sociale. Nondimeno, devono essere presenti almeno due soci personalmente o rappresentati tramite delega. Di solito il presidente del consiglio di amministrazione agisce come presidente dell’assemblea. In caso di assenza o di rifiuto del presidente, un amministratore presente ha facoltà di nominare un altro amministratore come presidente dell’assemblea. Se non è presente alcun amministratore all’assemblea o nessuno di questi esprime disponibilità a tale fine, i soci presenti hanno facoltà di nomina del presidente. Per l’approvazione di una delibera ordinaria è necessaria la maggioranza di oltre il 50% dei membri presenti con diritto di voto. Per l’approvazione di una delibera di carattere straordinario, occorre una percentuale non inferiore al 75% dei membri presenti con diritto di voto. Al termine dell’assemblea si procede alla redazione dei verbali i quali devono essere sottoscritti dal presidente e conservati presso la sede legale della società. I soci ed i revisori possono liberamente prenderne visione. Le riunioni del consiglio d’amministrazione Le riunioni del consiglio di amministrazione sono di solito convocate da un amministratore o dal segretario. Se lo statuto lo prevede, gli amministratori possono partecipare alle assemblee anche in video conferenza. Il termine di preavviso generalmente è determinato nello statuto. In assenza di previsione, il preavviso deve essere comunque ragionevole. Il consiglio delibera in ordine ai temi che sono assegnati alla sua competenza dallo statuto, tra i quali, normalmente, l’approvazione dei movimenti finanziari nei limiti attribuiti, eventuali acconti sui dividendi, incarichi o rimozioni del segretario, remunerazione dei revisori, incarichi o rimozione dei revisori, cambiamenti nella struttura del capitale o della forma societaria, nomina di eventuali “officers” da affiancare agli amministratori. Il quorum delle riunioni è previsto nello statuto. Per le società che hanno adottato uno dei Model Articles, il quorum minimo è di due. Di solito, il presidente del consiglio è presente a tutte le riunioni. Nel caso di sua assenza, gli amministratori presenti possono designare uno di loro per ricoprire la carica. Le decisioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e votanti, salvo diversa disposizione dello statuto, che potrebbe attribuire al presidente il voto decisivo nei casi di parità di voti. I verbali devono essere firmati dal presidente e gli amministratori hanno diritto di controllo in ordine agli stessi. Tale facoltà non è normalmente riconosciuta ai soci. Se lo statuto lo prevede e con le modalità ivi specificate, gli amministratori possono assumere delibere sottoscritte da ciascuno di essi invece di condurre la riunione con la loro contestuale presenza “fisica”. Tale facoltà può essere prevista anche per le delibere assembleari.

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