EU e USA allineati nel superamento del sistema brevettuale

di Maurizio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 26 luglio 2018

E’ in vigore in Italia dal 22 giugno 2018 il decreto legislativo n. 63 dell’11 maggio 2018 sulla protezione delle informazioni commerciali riservate e quant’altro correlato.

Non è una novità posto che sia l’EU che gli USA hanno in essere già dal 2016 provvedimenti essenzialmente informati a rafforzare la tutela in siffatto contesto. (cfr. sul punto http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2016-06-09/il-know-how-aziendale-una-nuova-prospettiva-tutela-174739.php).

Invero, in data 11 maggio 2016 il Presidente Obama ha sottoscritto il Defend Trade Secrets Act e in data 27 maggio 2016 – dunque pressoché contestualmente – il Consiglio europeo ha varato la direttiva sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali.

Tra le modifiche adottate in Italia si segnala:

All’art. 1 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale) viene introdotto il concetto di “segreto commerciale” per cui le parole: «informazioni aziendali riservate» sono sostituite da «segreti commerciali».

L’articolo 98 del codice della proprietà industriale offre la definizione di “segreti commerciali” e viene sostituito come segue: «Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».

In verità più che di “segreti commerciali ” dovrebbe parlarsi di “esperienze tecnico- industriali ” …ivi comprese quelle commerciali … stando alle definizione fornita ove l’accento è posto principalmente sulle prime, come si è visto.

CONCLUSIONI
Non è un caso che – nonostante la legge faccia generico riferimento ai segreti commerciali – una lettura più attenta della norma si risolva nella particolare attenzione prestata ai processi “tecnico industriali.”
Le grandi società investono somme ingenti per avviare procedimenti di registrazione di brevetti che spesso sono esposti a frequenti imitazioni e abusi di varia natura con conseguenti costose “campagne ” giudiziarie a salvaguardia. Meglio allora strutturare un insieme di norme che consenta la tutela di tali diritti anche e soprattutto a prescindere dalla necessità di ricorrere sempre al dispendioso sistema brevettuale.
In tutto ciò finiscono per trarne vantaggio infine le imprese di più modeste dimensioni che possono giovarsi di un più agevole accesso a presidio del proprio know-how.

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